Articolo: Beneficio fiscale riguardante le assunzioni a tempo indeterminato
approfondimento di Eufranio Massi
“Dal 1° gennaio 2024 i datori di lavoro che intendono assumere personale sfruttando alcuni incentivi abbastanza utilizzati negli anni passati, non li trovano più in quanto la loro funzione, non essendo stati prorogati, si è fermata al 31 dicembre scorso. Mi riferisco sia allo sgravio contributivo per i lavoratori “under 36”, che agli 8.000 euro, intesi come tetto nella quota contributiva a carico dei datori, a favore di chi assumeva “donne svantaggiate”. Per queste ultime occorrerà, ora, riferirsi alla norma originaria prevista dai commi da 8 a 11 della legge n. 92/2012 ove il beneficio consiste in caso di assunzione a tempo indeterminato nel 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (comprensivi di quanto dovuto all’INAIL) per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e per 12 mesi nella ipotesi in cui il rapporto venga instaurato a termine. Per i primi, invece, torna in auge lo sgravio previsto per le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate soltanto per gli “under 30” al primo impiego con un tetto anche qui limitato al 50% dei contributi dovuti dal datore e per un massimo di 36 mesi.
Al contempo, però, i datori trovano un nuovo beneficio: la maxi deduzione fiscale. …”
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