Articolo: Il prestito ai dipendenti
approfondimento di Andrea Costa e Angela Fusco
estratto dal n. 8/2016 della rivista “Guida alle paghe“ (Settimanale IPSOA)
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“Le iniziative di welfare aziendale sono sempre più diffuse, anche grazie al regime di favore accordato dal legislatore italiano, non da ultimo con la Legge di stabilità 2016, mediante il riconoscimento di un regime fiscale e contributivo di favore.
Prestito a tasso ridotto
Uno degli elementi che può comporre il pacchetto retributivo di un dipendente è rappresentato dal prestito a tasso ridotto, un fringe benefit corrisposto in aggiunta alla retribuzione monetaria volto a consentire al lavoratore l’approvvigionamento di fonti finanziarie a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato. Tale elemento assume una maggiore rilevanza nei momenti di crisi, quali quello che stiamo sperimentando, consentendo al lavoratore di far fronte a specifiche esigenze altrimenti non realizzabili se ci si rivolge agli ordinari istituti di credito, evidenziando così sempre più il ruolo del datore di lavoro nel rispondere alle esigenze dei lavoratori.
Dal punto di vista amministrativo l’erogazione del prestito richiede il rispetto di specifiche procedure che riguardano:
- la definizione delle condizioni del prestito;
- la domanda da parte del dipendente con appositi moduli;
- l’accoglimento da parte del datore di lavoro;
- la gestione del prestito nel corso del rapporto di lavoro;
- la chiusura della pratica al momento dell’estinzione del prestito o della risoluzione del rapporto di lavoro.
Il favor del legislatore nei confronti di tali erogazioni è testimoniato dalla disciplina di cui all’art. 51, c. 4, lett. b), Tuir, che ha previsto un criterio forfetario della determinazione dell’importo da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente nel particolare caso in cui il finanziamento venga erogato ad un tasso agevolato, ovvero inferiore a quello di mercato rappresentato dal tasso ufficiale di riferimento individuato dalla Banca centrale europea. Il regime speciale di tassazione è stato previsto in deroga al principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente sancito dall’art. 51, c. 1, Tuir, ai sensi del quale qualsiasi corresponsione da parte del datore di lavoro deve essere assoggettata a tassazione ordinaria e, stante il principio dell’armonizzazione della base imponibile fiscale e previdenziale, anche a contribuzione.
Resta inteso che in presenza di prestiti concessi a tasso superiore al tasso soglia non si origina alcun fringe benefit imponibile….continua la lettura“