Articolo: Il Patto di prova: alcune situazioni su cui riflettere
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Una recente decisione della Corte di Cassazione, la n. 22809 del 12 settembre 2019, offre lo spunto per una disamina relativa al patto di prova (art. 2096 c.c.) che può essere inserito per iscritto dalle parti nel costituendo rapporto di lavoro e prima che abbia inizio: esso che, giuridicamente, si pone come una condizione sospensiva potestativa, può essere inteso come un periodo nel quale viene valutata la reciproca convenienza a rendere definitivo il rapporto stesso.
Prima di entrare nel merito delle varie questioni ritengo necessario focalizzare l’attenzione su quanto la Suprema Corte ha affermato con la decisione sopra indicata: la ripetizione del periodo di prova all’atto della stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, pur in presenza di precedenti rapporti a termine relativi alle medesime mansioni, viene considerata legittima se il datore di lavoro riesce a dimostrare, avanti al giudice di merito, che era assolutamente necessaria una verifica ulteriore circa il comportamento del lavoratore e l’effettivo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale. La verifica deve essere rilevante ai fini dell’adempimento della prestazione, cosa che può concernere alcune situazioni personali del lavoratore correlate sia alle abitudini di vita che ai problemi di salute “elementi suscettibili di modifiche nel corso del tempo”, come ricorda la stessa Corte con la sentenza n. 10440 del 22 giugno 2012. ”
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