Articolo: Il modello per la convalida delle dimissioni: semplificazioni o complicazioni in vista?

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Con un leggero ritardo sulla tabella di marcia indicata dal Legislatore delegato (24 dicembre 2015), il 13 gennaio è uscito il Gazzetta Ufficiale il D.M. con il quale il Ministro del Lavoro, in ottemperanza all’art. 26 del decreto sulle semplificazioni (D.L.vo n. 151/2015), ha approvato il modello con il quale, a partire dal 12 marzo 2016, le dimissioni e le risoluzioni consensuali potranno ritenersi, a tutti gli effetti, efficaci soltanto nel rispetto della procedura evidenziata nello stesso.

La disposizione ha una portata onnicomprensiva nel senso che, fatta eccezione per le ipotesi che si riferiscono alle lavoratrici ed ai lavoratori padri di bambino fino ai tre anni di età (o tre anni dall’affido o dall’adozione) per i quali esiste la procedura di convalida presso la Direzione territoriale del Lavoro (art. 55, comma 4, del D.L.vo n. 151/2001), essa dovrà essere adottata in tutti quei casi in cui il rapporto si risolve prima del termine anche attraverso una risoluzione concordata. Faranno eccezioni i rapporti di lavoro domestico e le risoluzioni avvenute “in sede protetta” (art. 26, comma 7).

La norma si riferisce, senz’altro, al lavoro subordinato a tempo indeterminato ma anche a tempo determinato (qualora il rapporto si risolva prima del termine direttamente o indirettamente fissato) ma così come è scritta, non sembra escludere la risoluzione “ante tempus” delle collaborazioni, pur stipulate nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015.

Con la riflessione che segue mi soffermerò sulla procedura ipotizzata con il modello dal D.M. del Ministro del Lavoro, dando, ovviamente in correlazione, uno sguardo al contenuto dell’art. 26 che è intervenuto sulla materia, per la terza volta, in dieci anni, alfine di contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco, ritenuto dal Legislatore ancora particolarmente sentito.

Da una lettura del comma 1 del predetto articolo traspare che l’unica modalità per rendere efficaci le dimissioni (ma il discorso vale anche per le risoluzioni consensuali) è quella di compilare il modulo scaricabile dal sito ministeriale e di trasmetterlo al datore di lavoro ed alla Direzione territoriale del Lavoro che, è bene ricordarlo, nel corso del 2016 assumerà il nome di “Ispettorato territoriale del Lavoro”.
La nuova procedura ipotizzata appare notevolmente formale e molto più pesante non soltanto di quella già prevista dall’art. 4, commi da 17 a 23 della legge n. 92/2012 (ed in vigore fino al prossimo 11 marzo), ma anche di quella, a suo tempo, ipotizzata dalla legge n. 188/2007 attraverso il modulo elettronico. Tale “pesantezza” si rileva, in particolar modo, laddove le dimissioni non sono accompagnate da un periodo di preavviso lavorato, ma sono con effetto immediato….continua la lettura

 


 

 

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Min.Lavoro: nuove modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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