Articolo: Il lavoro a tempo parziale dopo la riforma
articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Nella opera di rivisitazione delle tipologie contrattuali avvenuta con il D.L.vo n. 81/2015, un posto di assoluta rilevanza assume la nuova disciplina che riguarda il rapporto part-time.
L’obiettivo perseguito dal Legislatore delegato, nel rispetto della delega contenuta nella legge n. 183/2014 e’ stato, indubbiamente, quello di arrivare ad una semplificazione dell’istituto, secondo una metodologia applicata anche ad altri contratti interessati dal Decreto Legislativo.
La riflessione che ho in animo di effettuare non può che partire da una constatazione: le nuove disposizioni dovrebbero rendere più funzionale, rispetto alle esigenze organizzative delle imprese, sia la collocazione delle prestazioni orarie legate al tempo parziale che gli strumenti di flessibilità ora raggruppati in un unico concetto che comprende sia una diversa dislocazione oraria che un aumento della stessa.
Ma, andiamo con ordine cercando di focalizzare le novità ed avendo l’avvertenza di premettere che su una serie di argomenti che, al momento, sono appena abbozzati, sarà necessario tornare, in un prossimo futuro, con specifici approfondimenti.
Dopo aver ricordato (art. 4) che nel rapporto di lavoro subordinato l’assunzione può avvenire sia a tempo pieno che a tempo parziale e dopo aver sottolineato che il contratto va stipulato per iscritto ai fini della prova e che deve contenere l’indicazione puntuale della durata della prestazione lavorativa secondo i tradizionali canoni temporali, del giorno, della settimana, del mese e dell’anno (art. 5), il Legislatore delegato fa proprio un indirizzo già espresso dalla magistratura di merito (Trib. Milano, 16 gennaio 2007) secondo il quale quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione può avvenire anche attraverso un rinvio ai turni programmati su fasce orarie prestabilite….continua la lettura“