Articolo: Il controllo a distanza dei lavoratori

articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Con l’art. 23 del D.L.vo n. 151/2015 il Legislatore delegato termina il lavoro di revisione di alcuni articoli dello Statuto dei Lavoratori del 1970 che ne rappresentavano “gli elementi caratterizzanti”: dopo aver eliminato, per i nuovi assunti nelle imprese dimensionate oltre le quindici unità (cinque per quelle agricole), a partire dal 7 marzo 2015, l’art. 18 (sia pure nella versione già cambiata nel 2012 dalla legge n. 92), dopo aver profondamente mutato i contenuti dell’art. 2103 c.c., richiamato dall’art. 13, in materia di mansioni e di “ius variandi”, giunge, ora, a ritoccare l’art. 4 relativo agli impianti audiovisivi e ad altri strumenti di controllo introducendo grosse novità.

Cambia, come vedremo, l’approccio sistematico al tema: si passa infatti (comma 1 del vecchio art. 4) dal principio generale del divieto (con alcune eccezioni legate all’accordo sindacale o, in alternativa, all’autorizzazione amministrativa della Direzione territoriale del Lavoro) al principio positivo dell’impiego dei mezzi di controllo a distanza.

Afferma il Legislatore delegato, sulla scorta della previsione contenuta nella legge n. 183/2014 che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato con la RSU o le RSA. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa Regione ovvero in più Regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”. Diversi sono, quindi, gli aspetti da approfondire.”…. continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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