Articolo: Il contratto di espansione

approfondimento di Eufranio Massi – esperto in Diritto del Lavoro

Estratto dal n. 38/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Con l’art. 26-quater, D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019, il legislatore  ha mandato “definitivamente” in soffitta il contratto di solidarietà espansiva, riveduto e corretto dall’art. 41, D.Lgs. n. 148/2015 e previsto in via strutturale: nel testo normativo è stato rimpiazzato dal contratto di espansione, la cui vigenza è, al momento, prevista per gli anni 2019 e 2020. In tale operazione, però, viene ben definito e circoscritto il nuovo campo di applicazione: il nuovo art. 41 riguarda, unicamente, le imprese con un organico superiore ai 1.000 dipendenti impegnate in processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, finalizzate al progresso ed allo sviluppo tecnologico delle attività, cosa che comporterà, a regime, un impiego più razionale del personale e l’assunzione di nuove professionalità.

Gli effetti prodotti dai contratti di solidarietà espansiva sottoscritti entro il 29 giugno 2019, unitamente alle relative agevolazioni, continuano a produrre effetti fino alla naturale scadenza.

La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro ha fornito, con la circolare n. 16 del 6 settembre 2019, le prime indicazioni operative. Con il contratto di espansione, pur se molta attenzione è stata posta dagli operatori sullo “scivolo” pensionistico, il legislatore intende racchiudere in uno stesso provvedimento e, di conseguenza, utilizzare “in contemporanea”, diversi istituti che debbono “reggersi insieme”: ci si riferisce alle nuove assunzioni, alla formazione necessitata dai cambiamenti tecnologici, alla integrazione  salariale in deroga rispetto ai limiti massimi, alla ricollocazione incentivata del personale eccedentario con uscita “non traumatica” dalle imprese e, appunto, alle misure che consentono, a determinate condizioni, di anticipare il pensionamento.

L’esame che segue, rappresenta, indubbiamente, una prima riflessione sulle nuove disposizioni e terrà ben presenti i primi approfondimenti contenuti nella circolare n. 16/2019: le strutture ministeriali  interessate sono almeno tre (Direzioni generali delle relazioni industriali, degli ammortizzatori sociali e delle politiche previdenziali) e, ovviamente, anche l’Inps ha un ruolo primario che non è soltanto quello correlato al monitoraggio della spesa. Anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso le proprie articolazioni periferiche, potrà essere chiamato a svolgere i necessari controlli.

Si tratta, infatti, di una norma che “mixa”, in un disegno di politiche attive e passive utilizzate unitariamente, diversi istituti importanti utilizzati in situazioni diverse.. ”…continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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