Articolo: I licenziamenti nulli, discriminatori e ritorsivi nelle “tutele crescenti”

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente 

 

“Quando si parla dei licenziamenti dei lavoratori assunti con le c.d. tutele crescenti, il pensiero corre, principalmente, alle tutele di natura risarcitoria previste dall’art. 3 del D.L.vo n. 23/2015, per i recessi illegittimi dovuti a giusta causa, giustificato motivo soggettivo od oggettivo: su questa è intervenuta, come noto, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 194 depositata l’8 novembre 2018 che ha ritenuto incostituzionale il comma 1 nella misura in cui non consente al giudice,  con motivazione, di integrare il requisito, seppur importante, della anzianità aziendale con quelli enucleati dall’art. 8 della legge n. 604/1966 (numero dei dipendenti dell’impresa, contesto socio economico, comportamento tenuto dalle parti, ecc.). Ora, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 87/2018, l’indennità risarcitoria, riferita alle imprese dimensionate oltre i 15 dipendenti, parte da un minimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR fino ad un massimo di 36, mentre per quelle più piccole il limite massimo continua ad essere rappresentato dalle 6 mensilità, partendo da una base di 3. ”

 

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Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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