Articolo: Il mancato rispetto della parte obbligatoria dei contratti collettivi

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente

 

Generazione Vincente

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“Con l’interpello n. 18 del 20 maggio 2016, rispondendo ad un quesito posto dall’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Dicastero del Lavoro, e’ tornata ad affrontare un tema ricorrente: quello che si riferisce al rispetto delle parti economiche e normative dei contratti collettivi di lavoro, della distinzione tra queste e la c.d. “parte obbligatoria” e del riflesso che da ci  consegue su questa distinzione ai fini della fruizione di esoneri e di sgravi contributivi previsti da disposizioni vigenti.

Prima di entrare nel merito della questione che  riguarda anche l’adesione agli Enti bilaterali (obbligo o meno per i non iscritti) ritengo doveroso soffermarmi sulla domanda dell’istante e sulla risposta del Ministero.

Per quel che riguarda la prima, il quesito riguardava la possibile obbligatorietà del versamento del contributo di assistenza contrattuale da parte delle imprese non iscritte all’associazione datoriale firmataria del CCNL, laddove ci  venisse considerato come rientrante nella parte economica e normativa e, quindi, “conditio sine qua non” per la fruizione di un esonero contributivo come, ad esempio, quello triennale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di cui parla la legge n.190/2014 o quello biennale previsto dalla legge n. 208/2015.

La risposta ministeriale, dopo aver ripetuto il contenuto del comma 1175 dell’art. 1, della legge n. 206/2006, prende lo spunto da quanto affermato nella circolare n. 4 del 15 gennaio 2004, laddove, interpretando l’art. 10 della legge n. 30/2003 viene spiegato cosa si deve intendere per “integrale rispetto degli accordi e dei contratti”: qui viene operata una fondamentale distinzione tra parte economica e normativa e parte obbligatoria. Il riconoscimento dei benefici postula soltanto l’integrale rispetto della prima e non della seconda. Se anche il rispetto di quest’ultima (che riguarda gli iscritti all’associazione firmataria) fosse ritenuto necessario, si lederebbero i principi costituzionali della libertà di associazione sindacale sancita, a chiare lettere, dall’art. 39 della Costituzione, e quelli scaturenti dal diritto comunitario in materia di concorrenza....continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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