Articolo: Gestione separata Inps e liberi professionisti iscritti all’albo

approfondimento di Alberto Chies – Avvocato

 

Estratto dal n. 23/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio

 

Diritto_pratica_lavoro“Con cinque decisioni assunte nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017, depositate nei successivi mesi di dicembre e gennaio, la Corte di cassazione esamina la questione dell’assoggettabilità alla gestione separata Inps dei redditi prodotti dal libero professionista iscritto all’albo di categoria.

In particolare, cinque architetti avevano svolto, nel medesimo periodo di imposta, sia attività di lavoro autonomo che di lavoro dipendente, con conseguente operare del divieto di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa), previsto dall’art. 21, quinto comma, legge n. 6/1981, e successivamente dall’art. 7.5 dello “Statuto”  pubblicato il 20 dicembre 1995.

In conseguenza del divieto, Inarcassa aveva assoggettato i redditi libero-professionali prodotti alla sola imposizione del contributo integrativo, dovutogli in virtù della mera iscrizione all’albo competente (cfr. l’art. 23.1 dello Statuto ed il vigente art. 5, “Regolamento generale previdenza 2012”).

Si osserva che – a differenza di quella soggettiva – tale contribuzione non è computabile nel montante individuale ed è imposta dalle casse per fini di solidarietà di gruppo. In ogni caso, nelle fattispecie esaminate la retrocessione dei contributi versati era esclusa in quanto Inarcassa eroga i trattamenti pensionistici esclusivamente ai propri iscritti (cfr. l’art. 3 dello Statuto).”… continua la lettura

Wolters Kluwer Italia

Autore: Wolters Kluwer Italia

Editore di libri e periodici in materia giuridica

Condividi questo articolo su