Articolo: Gestione separata e indennità di maternità
approfondimento di Livio Lodi
Estratto dal n. 2/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Anche la “Gestione separata” amministrata dall’Inps, come del resto quasi tutte le altre forme di assicurazione sociale, è stata introdotta nell’ordinamento previdenziale del nostro Paese gradualmente, quasi a voler dire (ci si perdoni la locuzione) per stratificazione sedimentaria.
Prerogative degli iscritti
Senza la pretesa di essere esaustivi, vale la pena di fornire un sunto delle prerogative stabilite a favore degli iscritti alla suaccennata gestione previdenziale: si è partiti infatti dall’introduzione dell’assicurazione pensioni a favore dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art. 409, sub 3), Codice di procedura civile, e successive modificazioni ed integrazioni, e dei liberi professionisti non muniti di Cassa di previdenza (tributaristi, fisioterapisti, ecc.), avvenuta, sin dalla data dell’istituzione della gestione di cui si discorre, ad opera dall’art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, come integrato dai Decreti ministeriali 2 maggio 1996, nn. 281 e 282, per passare all’emanazione dell’art. 59, comma 16, legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale, non solo ha esteso agli iscritti il diritto all’assegno per il nucleo familiare (Anf), a ha anche istituito il c.d. “assegno in caso di parto”, modificato poi dall’art. 1, Decreto ministeriale 4 aprile 2002 in una vera e propria indennità di maternità sulla falsariga della prestazione stabilita per i lavoratori dipendenti pari a 5 mesi (due prima del parto e tre successivamente a tale evento), nonché “l’assegno in caso di aborto” (ora non più erogabile in conseguenza dell’abolizione di tale prestazione previdenziale decretata dal D.M. 4 aprile 2002).
Lo stesso Decreto ha introdotto (art. 3) l’indennità di paternità, pur limitatamente ai tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità o di abbandono della madre medesima, nonché, infine, in ipotesi di affidamento esclusivo del neonato al padre..”…continua la lettura