Articolo: Garanzia Giovani e assunzioni nel Mezzogiorno – i benefici per il 2017
approfondimento di Eufranio Massi
Estratto dal n. 8/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Con due provvedimenti che traggono le proprie risorse dai finanziamenti dei programmi europei per l’occupazione e le politiche attive e che, per certi versi sono in larga parte “fotocopia” l’uno dell’altro, l’Esecutivo intende incentivare, nel 2017, la nuova occupazione sia attraverso il “Programma Garanzia Giovani” che con un bonus specifico riservato ai datori di lavoro che assumono disoccupati in unità produttive ubicate in otto Regioni del centro sud.
Garanzia Giovani nel 2017
Con un Decreto direttoriale, riportato sul sito del Ministero del lavoro il 2 dicembre 2016 e, successivamente, su quello dell’Anpal, sono state rese note le condizioni per accedere, nel corso del 2017, alle agevolazioni connesse per le assunzioni attraverso il programma Garanzia Giovani che si avvale dei finanziamenti del Programma operativo nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO): il tutto si svolge sotto la regia dell’Inps al quale la norma (art. 1) affida la gestione del beneficio.
• Quale è, il contenuto del provvedimento?
Con l’art. 2 il Decreto direttoriale (firmato dal Direttore generale per le politiche attive e i servizi per il Lavoro e la formazione del Ministero del lavoro le cui competenze sono transitate all’Anpal dallo scorso 1° gennaio) prevede, in favore dei datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani profilati in Garanzia Giovani, uno specifico incentivo i cui importi sono determinati dall’art. 4.
La norma si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, senza alcuna delimitazione geografica e di dimensione occupazionale: dalla dizione ne consegue che la disposizione si applica anche ai datori che non sono imprenditori (studi professionali, associazioni, fondazioni, ecc.) ed alle imprese private a capitale pubblico. Tra i destinatari della norma vi sono anche (art. 3, comma 3) le società cooperative (il Decreto non ne specifica le caratteristiche ma si ritiene che le stesse siano “di produzione e lavoro”) le quali, dopo il rapporto associativo sottoscrivono con i lavoratori un ulteriore contratto di lavoro subordinato (art. 1, comma 3, della legge n. 142/2001).”….continua la lettura