Articolo: Fattura elettronica e Privacy
approfondimento di Enrico Barraco, Stefano Iacobucci, Andrea Sitzia – Studio legale Barraco
Estratto dal n. 5/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“La fattura elettronica: cos’è, a cosa serve e perché è obbligatoria
Uno dei temi più “caldi” del momento è quello della fattura elettronica, introdotta dalla legge di bilancio 2018, e divenuta la forma obbligatoria di emissione della fattura.
Come spesso accade la fattura elettronica è vista come un inutile costo aggiuntivo per le imprese, imposto in tempi stretti e che costringe un celere adattamento, affidandosi a chi si è “equipaggiato” per tempo. Ma le cose stanno veramente così?
La fattura elettronica compare nell’ordinamento circa 14 anni fa, con la riforma dell’art. 21, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, operata con D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, recante disposizioni in materia di “Attuazione della direttiva 2001/115/Ce che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di Iva”.
La riforma introduceva la possibilità di emettere fattura anche in formato elettronico, senza chiarire, però, che cosa dovesse intendersi per fattura elettronica.
Sempre con il Decreto di attuazione della disciplina comunitaria sulla fattura elettronica, viene definito il meccanismo informatico da impiegare per la gestione della stessa. In particolare, viene stabilito che le fatture elettroniche vengono emesse nel sistema di scambio digitale Electronic Data Interchange (EDI) mediante il quale le imprese dovrebbero poter condividere i documenti in un formato comune a tutte.
Va detto che la mera introduzione nell’ordinamento della fattura elettronica non è stata sufficiente a garantirne la “partenza”. Il primo passo verso l’obbligatorietà della forma elettronica della fattura si è avuto con la legge finanziaria del 2007, la quale impone l’obbligo di fattura elettronica a chi opera con le P.A.
Alla previsione dell’obbligo della fattura elettronica nelle P.A. seguiva il D.M. 7 marzo 2008 del Mef, il quale attribuisce all’Agenzia delle entrate il ruolo di gestore del sistema d’interscambio per la fatturazione elettronica e definisce le modalità operative della trasmissione della fattura elettronica.
L’impianto normativo, fin qui, è ancora carente, e solo con la legge finanziaria 2013 si giunge alla definizione della fattura elettronica, mediante la riforma dell’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, a norma del quale, la fattura elettronica consiste in una “fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico”.
Con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che supera il precedente D.M. 7 marzo 2008, viene data concreta attuazione alla disciplina della fatturazione elettronica, recante “disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio”.
Dal 2007 al 2013 la fattura elettronica, malgrado fosse obbligatoria, non venne adottata come effettiva modalità di fatturazione nelle P.A. L’effettivo ricorso alla fattura elettronica si ebbe a distanza di 12 mesi, per i Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali e assistenziali, e 24 mesi, per ogni altra P.A., dall’entrata in vigore del D.M. n. 55/2013, su impulso dello stesso.
La digitalizzazione della fatturazione nelle P.A. venne presto seguita dalla generalizzazione della fatturazione anche nei confronti dei privati, con il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in materia di “trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.”…continua la lettura