Articolo: Divieto di licenziamento per matrimonio: tutela limitata alle sole lavoratrici

approfondimento di Salvatore Servidio

Estratto dal n. 12/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Nel caso trattato dalla Corte di cassazione con la sentenza 12 novembre 2018, n. 28926, un lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli pochi mesi dopo le nozze, e nel chiedere la declaratoria di nullità del recesso per causa di matrimonio, invoca a fondamento della propria  domanda, l’applicabilità dell’art. 35, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sottolineando che la previsione della relativa tutela unicamente a favore della donna costituirebbe una discriminazione di genere, sia sotto il profilo costituzionale (art. 37 Cost.) che sotto quello dell’ordinamento europeo (art. 23, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue).

 Il Tribunale adito, esclusa la nullità in difetto di alcuna discriminazione per ragioni di genere, ha accertato l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli da una società, condannandola alla riassunzione in servizio del lavoratore o a corrispondergli un’indennità pari a quattro mensilità retributive globali di fatto e riconosciuto il suo diritto alla percezione dalla datrice di un bonus per l’anno 2008, con rigetto delle domande risarcitone per danno patrimoniale e non, dipendente da mobbing, previo il suo accertamento e riconoscimento di 3.000 stock options non assegnategli e di 2.950 decadute per fatto e colpa di controparte..”…continua la lettura

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