Articolo: Distacco di lavoratori in Italia

approfondimento di Vincenzo Meleca – Avvocato

 

Estratto dal n. 14/2015 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“In un precedente articolo si è trattato del trasferimento del lavoratore, evidenziando come, nell’ambito della gestione delle risorse umane, quello strumento, pur molto utilizzato, non fosse disciplinato legislativamente. Non è così, invece, per il distacco, per il quale, seppur tardivamente, è intervenuto, con l’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. “legge Biagi”), il legislatore. Non si può non rilevare come la norma presenti purtroppo sia un grave errore concettuale, sia un’affermazione di difficile comprensione. Se ne accennerà nel prosieguo di queste note, che tratteranno specificamente il solo distacco di lavoratori italiani sul territorio nazionale.
A parte l’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003 citato, non vi sono altre norme di legge che abbiano specificamente disciplinato la materia del distacco di personale. Ne esistono invece varie altre che vi hanno fatto riferimento in relazione a particolari aspetti gestionali, amministrativi o fiscali, quali il decreto legge n.  148/1993 che, all’articolo 8, comma 3 ha previsto, nell’ambito delle procedure di licenziamenti collettivi previste dalla legge n. 223/1991, la possibilità di utilizzare il distacco come misura alternativa al licenziamento; il D.Lgs. n. 251/2004 ed il decreto legge n. 76/2013, che hanno integrato l’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003, rispettivamente disciplinando la possibilità di impugnazione ed il distacco di personale nell’ambito dei contratti di rete d’impresa. Il legislatore è intervenuto anche, sotto il profilo della computabilità dei costi sostenuti per il personale distaccato ai fini fiscali, sia in materia di imposta sulle attività produttive (Irap), con l’articolo 11, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 (successivamente però abrogato dall’articolo 1, comma 50, lett. f, n. 3, della legge n.  244/2007), sia in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva), con l’articolo 8, comma 35, legge n. 67/1988. Più in generale, infine, si può anche far riferimento agli articoli 1407-1411 del Codice civile, che disciplinano il contratto a favore di terzi, fattispecie in cui, con i dovuti adattamenti in funzione della specificità del caso, si può far rientrare il distacco, che prevede appunto il coinvolgimento di un terzo, estraneo al contratto di lavoro, come beneficiario della prestazione lavorativa….continua la lettura

 


 

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