Articolo: Diritti di precedenza ed incentivi per le assunzioni di lavoratori in mobilità
articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Con una breve nota del 6 marzo 2015 ( interpello n. 3/2015) il Dicastero del Lavoro ha risposto ad un quesito presentato dall’Unione Nazionale Istituti di Vigilanza concernente la possibilità di usufruire degli incentivi finalizzati alla assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità per tre ipotesi diverse:
La prima concernente le imprese per le quali sia stato omologato un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis della legge fallimentare;
La seconda riguardante imprese che, a seguito di procedura collettiva di riduzione di personale, intendano assumere gli stessi lavoratori, trascorsi i “canonici” sei mesi dal recesso, durante i quali vige il diritto di precedenza, pur in presenza di accordi sindacali che hanno, nella sostanza, “allungato” tale arco temporale;
La terza riferibile a quelle aziende che, in caso di cambio di appalto, non provvedano all’assunzione di lavoratori già occupati nelle imprese appaltatrici, pur in presenza di una clausola obbligatoria prevista dalla CCNL di categoria.
La risposta della Direzione Generale per l’Attivita’ Ispettiva, negativa per tutte le ipotesi sopra evidenziate, e’ stata chiara: l’art. 4, comma 12, lettera a), della legge n.92/2012 afferma che gli incentivi non spettano se l’assunzione viola un diritto di precedenza derivante dalla attuazione di un obbligo di legge o di natura contrattuale. Quindi il discorso ministeriale, avuto riguardo alla richiesta dell’associazione interpellante, si e’ limitato a ricordare il chiaro precetto normativo che si riferisce alla non fruibilità dei vantaggi di natura economica e contributiva.
Ciò non viola in alcun modo la legittimità dei contratti instaurati, atteso che la conseguenza diretta della violazione dell’obbligo e’ soltanto quella del non riconoscimento delle agevolazioni. Indubbiamente, il lavoratore leso nel diritto potrebbe azionare, in giudizio, una richiesta di risarcimento del danno, ma questo e ‘ un altro discorso….continua la lettura”