Articolo: Dalle omesse ritenute alle false dichiarazioni, sanzioni pesanti

approfondimento di Vitantonio Lippolis* per ItaliaOggi7 del 1° febbraio 2016

 

“Reati cancellati ma sanzioni più onerose: è questo l’effetto prodotto dal decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 che, in attuazione della legge delega n. 67/2014, entrerà in vigore il prossimo 6 febbraio e che degrada alcune rilevanti fattispecie criminose a illecito amministrativo.

In attesa delle prevedibili istruzioni ministeriali, ecco il quadro delle novità riguardanti la disciplina dei rapporti di lavoro.

In linea generale il decreto prevede una generica depenalizzazione di tutte le violazioni (non soltanto riferibili al mondo del lavoro ma anche ad altri e diversi settori) per le quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda. Sono pure coinvolti nel processo di depenalizzazione i reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate vanno considerate fattispecie autonome di reato.

Il provvedimento fa espressamente salvi dalla trasformazione in illeciti amministrativi alcuni reati socialmente deplorevoli in materia di igiene e sicurezza (elencati nell’allegato al provvedimento) come quelli previsti dal dlgs n. 81/2008 (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), dalla legge n. 257/1992 (norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto) e dalla legge n. 1045/1939 (condizioni per l’igiene e l’abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali).

L’intervento di depenalizzazione, quindi, implicitamente coinvolge:

  • le esternalizzazioni di manodopera e le attività di ricerca e selezione del personale disciplinate dal dlgs n. 276/2003 attuativo della legge Biagi;
  • alcuni adempimenti nei riguardi degli enti e istituti previdenziali quali il rilascio di false dichiarazioni o atti fraudolenti finalizzate a ottenere prestazioni previdenziali, i trattamenti di disoccupazione in edilizia e le prestazioni economiche per malattia e per maternità;
  • alcune violazioni relative alle malattie professionali previste nel Tu degli infortuni sul lavoro (dpr n. 1124/1965) tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’art. 139 (riguardante l’obbligo, per il medico di effettuare la denuncia delle malattie professionali) e quelle contenute negli artt. 175 e 176 (contenenti le disposizioni per la silicosi e l’asbestosi);
  • le violazioni riguardanti il collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi previste dalla legge n. 686/1961;
  • le violazioni riguardanti la parità di trattamento tra uomo e donna previste dal dlgs n. 198/2006.

Per quanto riguarda il versamento delle ritenute previdenziali, l’art. 3, comma 6, del dlgs n. 8/2016 interviene, inoltre, sostituendo il testo dell’art. 2, comma 1-bis, del dl n. 463/1983 (convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983) che contiene le sanzioni previste in caso di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, della quota di contributi previdenziali a carico dei lavoratori (ivi compresi quelli relativi ai co.co.co. iscritti alla gestione separata ex legge n. 335/1995).”

Scarica e leggi l’articolo icona_pdf2

 


*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza

 

Vitantonio Lippolis

Autore: Vitantonio Lippolis

INL, Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro

Condividi questo articolo su