Articolo: Criterio di anzianità: violazione e prova della continuità del rapporto di lavoro
approfondimento di Alessia La Mendola – Funzionario dell’Agenzia delle entrate Direzione provinciale di Monza e Brianza
Estratto dal n. 9/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio
“In materia di licenziamenti collettivi e rispetto dei criteri di scelta nelle procedure di mobilità, avviate dalle aziende in crisi, una notevole rilevanza assume la sentenza della Corte di cassazione sezione lavoro n. 30683/2018, ove secondo i giudici di legittimità “si deve negare il diritto al riconoscimento di un’anzianità anticipata sul presupposto dell’unicità di un primo rapporto di lavoro, cessato per dimissioni assortamente fittizie, e poi, a distanza di pochi giorni, instaurato con altra società fino al successivo licenziamento ed una nuova assunzione presso la società convenuta in quanto tale proclamata unicità delle società, a cui hanno fatto capo i rapporti di lavoro frammentati della dipendente, è da escludersi, non essendo stata dimostrata la sussistenza o meno del collegamento economico-funzionale fra società dello stesso gruppo, in forza del quale si potesse ravvisare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro della lavoratrice, e non essendo stato dato puntuale riscontro in concreto degli indici dimostrativi della concreta sussistenza del collegamento esistente fra le società del gruppo (unicità della struttura organizzativa e produttiva, utilizzo promiscuo delle medesime attrezzature, svolgimento dell’attività lavorativa per tutte le imprese collegate, congiunta gestione dei rapporti di lavoro, medesima sede legale ed amministrativa, coordinamento tecnico e amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo)”.
Prima di riassumere la vicenda sottesa alla summenzionata decisione, e richiamare le motivazioni della Suprema Corte nella sentenza n. 30683/2018, al fine di un’esauriente trattazione dell’argomento, occorre analizzare la disciplina dei licenziamenti collettivi, delle dimissioni simulate, delle cessioni dei contratti di lavoro e del ramo d’azienda dopo il Jobs Act, nonché gli orientamenti giurisprudenziali in merito.”…continua la lettura