Articolo: I criteri per l’esame delle domande per la cassa integrazione ordinaria
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Lungamente atteso dagli operatori (l’art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015 individuava come data ultima quella dello scorso 23 novembre) e’ stato, finalmente, reso noto il D.M. 15 aprile 2016, n. 95422 (registrato alla Corte dei Conti il 10 maggio 2016) con il quale il titolare del Dicastero del Lavoro rende noti i criteri che, a partire dallo scorso 1 gennaio 2016, i Direttori delle sedi INPS sono tenuti ad osservare nell’attività di esame delle istanze di CIGO avanzate dalle imprese.
Come e’ noto, la normativa e’ profondamente cambiata e all’attività svolta in materia di integrazione salariale ordinaria dalle competenti commissioni per l’industria e per l’edilizia, si è sostituito l’Istituto che agisce attraverso il responsabile delle sede territoriale: tutto ci con l’obiettivo di assicurare un indirizzo uniforme su tutto il territorio nazionale.
Il provvedimento governativo si sostanzia in una serie di definizioni, già, peraltro, in gran parte conosciute dagli addetti ai lavori: l’analisi che segue percorrerà, articolo per articolo, quanto stabilito dal Decreto Ministeriale, premettendo una serie di definizioni, procedure ed istituti che è opportuno ricapitolare sia pure brevemente.
Mi riferisco, innanzitutto ai concetti di unità produttiva ed ai 90 giorni di lavoro effettivo. Qui la circolare INPS n. 197/2015 ha fatto riferimento ad un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass., n. 9958/2010, Cass., n. 6117/2005, Cass., n. 11883/2003) ove con tale espressione si considerano sedi, filiali, stabilimenti, laboratori funzionalmente autonomi, con esclusione dei cantieri temporanei e di quelli edili di breve durata che sono quelli (messaggio INPS n. 7336/2015) la cui attività non supera i sei mesi. Per quel che concerne, invece, il requisito dell’anzianità aziendale esso vale in ogni ipotesi, fatta salva quella ove l’evento ha una previsione imponderabile, o allorquando ci si trovi in presenza di un appalto e i 90 giorni, se necessario, si considerano con riguardo all’anzianità maturata nello stesso (quindi, calcolando anche il periodo trascorso alle dipendenze del precedente appaltatore). I 90 giorni, da calcolare al momento della presentazione della domanda, sono raggiungibili, per effetto di quanto previsto nella circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2015, computando anche le ferie, le festività, gli infortuni ed i periodi di astensione obbligatoria..…continua la lettura“