Articolo: Controlli a distanza e sugli strumenti di lavoro: l’informativa al lavoratore
articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Un passaggio molto importante della recente normativa che ha cambiato la struttura e l’impostazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 è rappresentato dall’obbligo di informare i dipendenti sui controlli in azienda, qualora si intenda utilizzarli per ” tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”. Si tratta di un passaggio essenziale ed obbligatorio se si desidera utilizzare tutte le informazioni desunte sia dai controlli a distanza attraverso la strumentazione per la quale è intervenuto l’accordo sindacale o, in alternativa, il provvedimento autorizzatorio della Direzione territoriale del Lavoro, che quelli rilevabili dai c.d “strumenti di lavoro”.
Una breve disamina sul nuovo articolo 4 si rende necessaria: se, nella sostanza, poco è cambiato con riguardo alla procedura preventiva alla installazione delle telecamere (e la sanzione, che è di natura penale, si applica pur se le stesse sono state installate ma non funzionanti), molto di nuovo si rinviene nel comma 2 ove si afferma che l’accordo collettivo o l’autorizzazione ministeriale non servono per gli strumenti di dotazione aziendale e per quelli di registrazione delle presenze. Con la nuova formulazione viene meno il principio desumibile da una interpretazione ministeriale del 16 aprile 2012, secondo la quale “le immagini registrate non possono, in nessun caso, essere utilizzate per eventuali accertamenti sul l’obbligo di diligenza da parte dei lavoratori ne’ per l’adozione di provvedimenti disciplinari”, cosa che portava le Direzioni territoriali dal Lavoro ad inserire nei provvedimenti autorizzatorio tale specifica.
La riflessione che segue cercherà di mettere in evidenza gli elementi strettamente necessari per l’uso che si intende fare delle notizie desunte dagli strumenti appena indicati, come recita il comma 3 del nuovo articolo 4….continua la lettura“