Articolo: Il contratto di lavoro accessorio
approfondimento di Giovanni Di Corrado – Consulente del lavoro
Estratto dal n. 17/2016 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Il Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, che provvede al riordino delle tipologie contrattuali, detta anche la nuova disciplina del lavoro accessorio, contenuta negli articoli da 48 a 50, prima contemplata dagli articoli 70 e seguenti del Decreto legislativo n. 276/2003. Il Capo VI del Decreto n. 81, ai suddetti articoli dal 48 al 50, apporta modifiche sostanziali alla previgente disciplina del lavoro accessorio, che viene quindi adesso abrogata. Proprio all’art. 55, comma 1,lettera d) del medesimo Decreto, infatti, è prevista l’abrogazione degli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il fine dell’intervento legislativo in particolare, è stato quello di contrastare il lavoro nero, dato anche l’ampio utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Le novità introdotte sono: l’ampliamento dell’utilizzo del contratto di lavoro accessorio, l’aumento del limite complessivo dei compensi che possono essere percepiti dal lavoratore, una semplificazione nell’utilizzo dei voucher e l’obbligo di comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro competente.
Per “prestazioni di lavoro accessorio” si intendono genericamente, quelle attività lavorative che non danno origine, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro durante un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, così come specificato dalla circolare Inps n. 170/2015.
È una tipologia di contratto che ha come obiettivo quello di regolamentare le prestazioni lavorative accessorie che non sono ascrivibili ad alcun tipo di contratto di lavoro, poiché vengono rese saltuariamente, garantendo comunque una tutela di tipo assicurativo e previdenziale.
Le parti del lavoro accessorio
I committenti, cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro accessorio, possono essere: famiglie, enti senza fini di lucro, soggetti non imprenditori, imprese familiari, imprenditori agricoli, imprenditori operanti in tutti i settori, committenti pubblici.
Tranne che per il settore agricolo, i prestatori di lavoro accessorio possono essere soggetti disoccupati o inoccupati; il lavoro accessorio risulta essere però incompatibile con lo status di lavoratore subordinato, sia a tempo pieno che parziale, se l’impiego è alle dipendenze dello stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro subordinato….continua la lettura“