Articolo: Contratto a termine e diritto di precedenza
approfondimento di Eufranio Massi
Estratto dal n. 36/2015 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“L’opera di rivisitazione dei contratti di lavoro, intervenuta con il D.Lgs. n. 81/2015 ha interessato anche il contratto a tempo determinato il quale, dopo un anno dai profondi cambiamenti intervenuti con la legge n. 78, è stato sottoposto ad una sorta di “tagliando” che ha eliminato alcune criticità che pure erano rimaste dopo le grandi novità introdotte nel 2014. La revisione normativa ha riguardato anche l’istituto del diritto di precedenza rispetto al quale si ritiene opportuna una riflessione che faccia il punto definitivo sullo “stato dell’arte”.
Prima di entrare nel merito delle questioni va ricordato come quello relativo al contratto a termine non esaurisca la vasta gamma dell’istituto: basti pensare ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o in mobilità a seguito di riduzione collettiva di personale, ai dipendenti che, in caso di cessione d’azienda, non passano, da subito, alle dipendenze del nuovo datore, ai lavoratori a tempo parziale che, a vario titolo, hanno una sorta di priorità a veder trasformato il proprio rapporto a tempo pieno nell’ambito comunale, o ai lavoratori che, dopo aver ridotto il proprio orario, per doversi sottoporre a terapie oncologiche, salva vita o cronico degenerative ingravescenti, chiedono di ritrasformare il proprio rapporto a tempo pieno o, infine, ai lavoratori che, in luogo del congedo parentale, trasformano il proprio rapporto da tempo pieno a parziale con una riduzione non inferiore al 50% e che, alla fine del periodo, hanno diritto a tornare a tempo pieno.
L’analisi che segue non può che iniziare, dopo la cancellazione del D.Lgs. n. 368/2001, dall’esame dell’art. 24 che inizia con una affermazione di principio: “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato nella stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei contratti a termine”.…continua la lettura“