Articolo: Contratti a termine nel settore alimentare

approfondimento di Eufranio Massi

(estratto dal n. 47-48/2014 della rivista “Diritto & Pratica del Lavoro“)
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dplIl settore alimentare delle imprese aderenti a Confindustria è stato sempre pronto a recepire le novità normative ed a ciò ha, da sempre, contribuito una attenzione sindacale innovativa ed aperta ai problemi.

Palese testimonianza di questo concetto è l’accordo sottoscritto il 7 novembre 2014 (in questo numero) con il quale è stato riscritto l’art. 18 del Ccnl, alla luce delle profonde novità introdotte in materia di contratti a termine dalla legge n. 78/2014.

Per ben comprendere il nuovo articolato si rende necessario un esame puntuale di quanto, oggi, è previsto in tale articolo che risulta modificato non soltanto sulla base delle previsioni contenute nella legge n. 78/2014, ma anche dell’accordo di settore del 10 ottobre 2013 (sottoscritto in occasione delle novità introdotte con la legge n. 99/2013 che portò, tra le altre cose, alla riduzione dello “stop and go” a cinque e dieci giorni) e di quello sulla stagionalità del 17 marzo 2008, attuativo del rinvio legislativo contenuto nei commi 4 bis e 4 ter, dell’art. 5 del D.Lgs. n. 368/2001. In quest’ultimo le parti riconoscevano, tra le altre cose, che il concetto di stagionalità, da sempre presente nel comparto alimentare, si era, nel tempo, significativamente spostato da un mero riferimento legato alla disponibilità di materie prime ad uno, di consumo, fortemente condizionato dalla domanda degli utenti.”

 

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Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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