Articolo: Commercio – il contratto di sostegno all’occupazione
articolo di approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“A volte, ritornano: cancellato dalla legge Fornero (legge n. 92/2012) il contratto di inserimento, già previsto dagli articoli 54 e seguenti del D.L.vo n. 276/2003, risorge, sotto altre vesti, attraverso il contratto di sostegno all’occupazione, che presenta forti assonanze con il primo. Esso è previsto dalla ipotesi di accordo riguardante il rinnovo del CCNL del settore terziario, sottoscritta il 30 marzo 2015.
Più che una nuova tipologia contrattuale ci si trova di fronte ad una ipotesi ulteriore di contratto a tempo determinato, disciplinata dal nuovo articolo 69 – bis, destinata a favorire l’ingresso sul mercato del lavoro di una serie di soggetti che, a vario titolo e per alterne vicende, ne sono rimasti ai margini.
Essa, è bene precisarlo subito, viene esclusa dai limiti quantitativi percentuali previsti dagli articoli 63 (20% del personale a tempo indeterminato, con una serie di esclusioni) e 66 (28%, quale sommatoria tra contratti a termine e contratti di somministrazione, anche in questo caso con una serie di esclusioni) del CCNL. La non computabilità nei limiti quantitativi (presumibilmente, per l’applicazione di istituti contrattuali) si estende, in caso di conferma a tempo indeterminato, per i successivi ventiquattro mesi.
Il contratto di sostegno all’occupazione ha carattere sperimentale, verrà monitorato dalle parti contraenti e la verifica definitiva avverrà in occasione del rinnovo del prossimo CCNL.
Questa riflessione vuole essere, al momento, soltanto uno strumento di conoscenza della nuova possibilità occupazionale derivante dal rinnovo, al momento, sottoscritto da Confcommercio e dalle associazioni di categoria Filcams CGIL, Fisascat Cisl e Uiltucs UIL….continua la lettura”