Articolo: Come la giurisprudenza intende la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

dottrina-lavoro-new-blueapprofonfimento di Lorenzo Fantini

 

“1. Formazione, informazione e addestramento nel “testo unico”

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche noto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro riserva – evidentemente sul presupposto che la massima parte degli infortuni sul lavoro sono determinati (o, almeno, concausati) da comportamenti individuali imprudenti o addirittura contrari alle disposizioni imposte dall’imprenditore in materia di salute e sicurezza sul lavoro – un ruolo essenziale alla formazione, a partire da quella dei lavoratori. In particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera aa) del d.lgs. n. 81/2008 definisce la formazione come: “processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi”. La formulazione appena citata evidenzia, quindi, come la formazione sia un vero e proprio processo culturale essendo finalizzata all’educazione di tutti i soggetti che operano, a vario titolo, in azienda rispetto ai quali deve realizzarsi un vero e proprio trasferimento di competenze e procedure in materia prevenzionistica. Proprio la necessità di modificare i comportamenti di chiunque svolga una attività lavorativa in azienda implica che sia compito di ogni organizzazione aziendale provvedere a garantire sia una adeguata “informazione e formazione” che un efficace “addestramento” rispetto alla prevenzione di infortuni e malattie professionali. Sempre occupandoci delle definizioni contenute nel “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro:

– per “informazione” si intende il “complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro” (articolo 2, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n. 81/2008).

– Per “addestramento” si intende (articolo 2, comma 1, lettera cc), del d.lgs. n. 81/2008, il “complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro”.

L’assieme delle tre definizioni appena commentate evidenzia, in particolare, come solo attraverso l’informazione, la formazione e l’addestramento il lavoratore possa essere effettivamente sensibilizzato e responsabilizzato, in quanto chiamato a “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro” (in questi termini l’articolo 20, d.lgs. n. 81/2008).” continua la lettura

Lorenzo Fantini

Autore: Lorenzo Fantini

avvocato, già dirigente divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro

Condividi questo articolo su