Articolo: Il collegio di conciliazione ed arbitrato in materia di sanzioni disciplinari
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Spesso, affrontando le tematiche relative ai provvedimenti disciplinari, si dedica poco spazio all’attività del collegio di conciliazione ed arbitrato previsti dall’art. 7 della legge n. 300/1970. ci si limita, nella maggior parte dei casi, a ripetere il dettato normativo, a sottolineare l’alternatività del ricorso arbitrale rispetto a quello giudiziale, a ricordare la perentorietà dei termini per la richiesta del lavoratore e per l’adesione del datore di lavoro. Eppure, in quasi mezzo secolo di vigenza della norma, la via arbitrale è stata parecchio praticata ed ha rappresentato lo strumento “principe” utilizzato dai lavoratori assistiti dalle organizzazioni sindacali.
La riflessione che segue si pone l’obiettivo di esaminare le questioni, anche di natura pratica, che accompagnano la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato ed il suo svolgimento.
Il comma 6 dell’art. 7 della legge n. 300/1970 che disciplina l’iter per la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato per il tramite della Direzione provinciale del Lavoro (“rectius” all’Ispettorato territoriale del Lavoro, secondo la denominazione assunta dal 1° gennaio 2017), fa riferimento anche ad ” analoghe procedure previste dai contratti collettivi “. Per il Legislatore, quindi, la via contrattuale, qualora sia previsto un iter post-disciplinare che assicuri quei principi postulati dall’art. 7 (contraddittorio, pariteticità del collegio giudicante, sospensione della sanzione fino alla pronuncia) resta la strada maestra da seguire.
Nella sostanza, fatta salva l’ipotesi della specifica procedura contrattuale, sono due le strade che, in alternativa, può percorrere il lavoratore: quella conciliativa- arbitrale e quella del ricorso al giudice del lavoro.”….continua la lettura