Articolo: Cigs: proroga e condizioni
approfondimento di Eufranio Massi – Consulenti del lavoro
Estratto dal n. 7/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
Vuoi abbonarti a Diritto & Pratica del Lavoro? Solo per i lettori del sito c’è uno sconto del 10%, basta inserire questo Codice Sconto: 00718-773110 – Scarica un numero omaggio
“Con alcune modifiche introdotte nel “corpus” del D.Lgs. n. 148/2015, il legislatore è intervenuto, per alcune situazioni particolari, a derogare alla rigidità del dettato normativo in materia di integrazioni salariali straordinarie.
Tale operazione è stata compiuta con il comma 133 dell’art. 1, legge n. 205/2015 che ha prodotto l’art. 22-bis.
Di cosa si tratta?
Viene ipotizzata, a determinate condizioni, la proroga dell’intervento di Cigs per le causali di riorganizzazione e di crisi aziendale: nella sostanza (è bene precisarlo sin dall’inizio), ci si trova di fronte ad uno sforamento sia del limite massimo del quinquennio mobile che di quello particolare previsto per le singole causali (24 mesi per la ristrutturazione e 12 mesi per la crisi aziendale). Ciò lo si evince dal fatto che il legislatore parla, espressamente, di deroga agli articoli 4 e 22, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015.
Tale possibilità, comunque, non ha natura strutturale, ma viene limitata agli anni 2018 e 2019 all’interno di un tetto di spesa annuale pari a 100 milioni di euro..”….continua la lettura