Articolo: Cessioni d’azienda e Tfr
approfondimento di Daniele Colombo – Confindustria Bergamo
(estratto dal n. 46/2014 della rivista “Diritto & Pratica del Lavoro“)
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“Il trattamento di fine rapporto è oggi al centro di un acceso dibattito a livello politico e sindacale avente ad oggetto l’utilità pratica e la convenienza economica dell’erogazione del Tfr in busta paga.
Nel Disegno di Legge di Stabilità per l’anno 2015, infatti, è prevista l’opportunità per il dipendente che abbia un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi, di richiedere che la quota maturanda di Tfr, al netto del contributo aggiuntivo, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, venga liquidata mensilmente in busta paga come parte integrativa della retribuzione.
La predetta parte integrativa di retribuzione, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbe essere assoggettata a tassazione ordinaria e non costituire imponibile ai fini previdenziali. La manifestazione di volontà relativa alla modalità di erogazione del Tfr, una volta esercitata, sarebbe irrevocabile fino al termine del 30 giugno 2018.
Non resta che attendere e verificare se e con quale contenuto il provvedimento verrà approvato dal Parlamento. Nel frattempo l’istituto in oggetto continua a destare interesse nelle aule dei Tribunali ove, sempre più spesso, si discute della responsabilità solidale dell’impresa cedente in merito alle quote di trattamento di fine rapporto maturate durante la vigenza del rapporto e prima dell’intervenuta cessione di azienda o ramo di azienda. Tale questione ha trovato soluzioni ed è stata oggetto di orientamenti contrapporsi sia in seno alla giurisprudenza della Corte di Cassazione sia nelle decisioni delle Corti di merito.
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 618 del 2014, si allinea al più recente orientamento della Corte di Cassazione che da qualche tempo sancisce la responsabilità solidale tra cedente e cessionario in materia di Tfr, in caso di trasferimento di azienda o ramo di azienda.
La sentenza offre l’occasione per analizzare, oltre al caso concreto e alle motivazioni della stessa, i diversi orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo sulla questione, con la conseguente necessità di fornire un quadro generale della disciplina del trattamento di fine rapporto in caso di trasferimento di azienda.”