Articolo: Bonus Sud 2018: i chiarimenti dell’Inps

approfondimento di Eufranio Massi

 

Estratto dal n. 15/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Con la circolare n. 49 del 19 marzo 2018 l’Inps, in esecuzione di quanto affermato all’art. 1, Decreto direttoriale n. 2/2018, ha fornito le proprie indicazioni amministrative per la fruizione dell’incentivo per l’occupazione nel Mezzogiorno istituito dall’Anpal attraverso la  disponibilità dei Fondi comunitari confluiti nel Piano operativo  nazionale (Pon) “Sistemi di politiche attive per l’occupazione” (Spao)  con una somma complessiva di 502 milioni, di poco inferiore a quella (530 milioni) che fu a disposizione per il 2017. Il Decreto  direttoriale assume quest’anno una particolare importanza alla luce del fatto che il comma 893 dell’art. 1, legge n. 205/2017 lo correla, sotto l’aspetto degli ulteriori incentivi a disposizione, a quanto stabilito dai commi 100 e seguenti per le assunzioni stabili a tempo  indeterminato dei giovani.

Ambito di applicazione

L’ambito territoriale di applicazione del beneficio riguarda le Regioni Sicilia, Puglia, Campania, Calabria e Basilicata (considerate “Regioni meno sviluppate”),  la Sardegna, l’Abruzzo ed il Molise (ritenute “Regioni in transizione” ) e, secondo la previsione contenuta nell’art. 2, i datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), nel corso del 2018, possono assumere a tempo indeterminato  soggetti di età compresa tra i 16 ed i 34 anni (intesi, come 34 anni e 364 giorni)  e lavoratori con 35 anni (non è previsto alcun limite anagrafico massimo), privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (secondo il concetto richiamato nel D.M. del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017). Per tale ultima disposizione, essi sono “coloro che negli ultimi sei mesi non hanno  prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno  svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da  imposizione” (8.000 euro per il lavoro subordinato e 4.800 per il lavoro autonomo).

I lavoratori debbono risultare disoccupati ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 150/2015, ossia debbono aver confermato ai servizi per l’impiego la loro disponibilità ad  una occupazione o ad una misura di politica attiva offerta dal centro per l’impiego: tale principio è ribadito dalla circolare n. 49/2018 la quale ricorda che la disponibilità deve essere dichiarata al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro previsto dall’art. 13.”…. continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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