Articolo: La banca ore in busta paga
articolo di approfondimento di Bartolomeo La Porta e Barbara Bionda – Consulenti del lavoro
“La banca ore e` un istituto contrattuale che consiste nell’accantonamento, su di un conto individuale, di un numero di ore prestate in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro.
Si rammenta che l’art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003 definisce il concetto di normale orario di lavoro. In particolare: «L’orario normale di lavoro e` fissato in 40 ore settimanali. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire ai fini contrattuali una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno».
Le ore eccedenti il normale orario di lavoro sono, in genere, ore di lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 1, c. 2 del D.Lgs. n. 66/2003.
Il 5º comma dell’art. 5 del medesimo decreto consente alla contrattazione collettiva di disporre, in termini alternativi od aggiuntivi alla maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario, che i lavoratori possano usufruire di riposi compensativi, mediante la costituzione della banca ore.
Tale istituto costituisce, dunque, una forma di flessibilizzazione dell’orario, che consente al lavoratore di accantonare, su di un conto individuale, le ore prestate oltre le 40 settimanali (o il diverso limite contrattualmente previsto) e di utilizzarle, in un momento successivo,
come riposi aggiuntivi.”
Estratto dal n. 12/2014 della rivista “Guida alle paghe“.
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