Articolo: Autonomia nelle collaborazioni e tutele

approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente 

 

“La pubblicazione delle motivazioni della sentenza n. 26/2019 della Corte di Appello di Torino relativa ai ricorsi presentati da alcuni ciclo fattorini (c.d. “riders”)  contro Foodora, offre lo spunto per una riflessione relativa alla violazione di quanto previsto dall’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015 il quale afferma che “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Al di là della specifica vicenda, rispetto alla quale mi sembra opportuno effettuare un breve riassunto, l’indirizzo espresso dalla Corte di Appello che ha riformato, sia pure parzialmente, la decisione del Tribunale, appare importante ed innovativo in quanto esprime una via interpretativa circa il significato da attribuire all’assunto normativo ove si parla di applicazione “della disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.

Alcuni riders, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa avevano fatto ricorso al Tribunale del Lavoro di Torino ritenendo come la previsione contenuta nel comma 1 dell’art. 2 del D.L.vo n. 81/2015 fosse stata ampiamente violata e, di conseguenza, avevano richiesto il riconoscimento della subordinazione ed un risarcimento del danno. La decisione del Tribunale aveva disatteso le istanze presentate in primo grado, sostenendo che la libertà di decidere se e quanto prestare la propria attività, escludeva qualunque sussistenza di rapporto di lavoro subordinato. Sulla stessa “lunghezza d’onda” si era espresso, in ordine ad altri ricorsi, alcuni giorni dopo, il Tribunale di Milano.”….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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