Articolo: Somministrazione fraudolenta: rischi maggiori per chi trasgredisce
approfondimento di Vitantonio Lippolis – coordinatore delle aree della vigilanza presso l’Ispettorato territoriale del Lavoro di Modena
Estratto dal n. 10/2019 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Contestazione del reato di somministrazione fraudolenta anche alle agenzie di lavoro autorizzate e cumulo dell’ammenda con la sanzione prevista in caso di appalto illecito. Sono queste alcune delle novità previste dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 3/2019 in virtù della quale l’Agenzia fornisce, al proprio personale ispettivo, specifiche indicazioni operative. In virtù di questi chiarimenti, il quadro punitivo complessivo subisce un apprezzabile aggravamento della posizione dei trasgressori.
Appalto genuino
Il punto di partenza della disamina non può che essere la definizione – sulla base della vigente disciplina normativa nonché dei consolidati orientamenti giurisprudenziali – del perimetro di liceità all’interno del quale è consentito agli operatori economici di muoversi, vale a dire la definizione del cosiddetto appalto genuino.
Per fare ciò occorre necessariamente prendere le mosse dalla definizione contenuta nell’art. 1655, Codice civile secondo cui “l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Per distinguere l’appalto lecito da quello illecito questa definizione va attualizzata in base alla successiva disciplina contenuta nell’art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 276/2003 in virtù della quale “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655, Codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte del l’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa”.”…. continua la lettura