Articolo: Appalti nei servizi: CIGS se cessa l’appaltante
approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Sul finire del 2018, il Legislatore, attraverso l’art. 44 del D.L. n. 109/2018, convertito, con modificazione, nella legge n. 130, sia pure in maniera non strutturale (ossia, fino al 2020), ha reintrodotto la CIGS per cessazione di attività nell’ambito della crisi aziendale, cancellata nel nostro ordinamento a partire dal 1° gennaio 2017.
Con la circolare n. 15 del 4 ottobre 2018 la Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro ha fornito i propri chiarimenti amministrativi che postulano, necessariamente, un passaggio in sede ministeriale con un accordo che vede coinvolte le parti interessate e, seppur non obbligatoriamente, le Regioni (o le Provincie Autonome) oltre che dei rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico. Senza andare nel merito dei contenuti dell’accordo, cosa che mi porterebbe lontano da questa riflessione, ricordo che propedeutica allo stesso ed alla successiva concessione (deve essere presentato un piano di progressivo riassorbimento delle eccedenze o di reindustrializzazione del sito produttivo anche attraverso l’ingresso di un acquirente), è la compatibilità economica dell’operazione in quanto il D.L. n. 109/2018 non prevede risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate con il D.L.vo n. 148/2015 per le ipotesi previste dal comma 4 dell’art. 21. La durata massima del trattamento, che viene considerato in deroga rispetto a quello previsto dagli articoli 4 e 22, è di dodici mesi.
Tale breve premessa si è resa necessaria per ben comprendere i contenuti della circolare n. 5 della citata Direzione Generale, resa nota il 27 marzo 2019…”
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