Articolo: Agricoltura, Turismo, Enti locali: le nuove prestazioni occasionali

approfondimento di Eufranio Massi – esperto di Diritto del Lavoro

 

Estratto dal n. 37/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoroDisposizioni per favorire il lavoro nell’ambito delle prestazioni occasionali

Con tale titolo della rubrica il nuovo art. 2-bis, introdotto dalla legge n. 96, in sede di conversione del D.L. n. 87/2018, introduce significative modifiche alla disciplina sulle prestazioni occasionali previste dall’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, puntando a renderne più agevole il ricorso in agricoltura, nel settore turistico e negli Enti locali.

Per completezza di informazione, si ricorda che la normativa aveva già subito alcune integrazioni, per effetto della legge n. 205/2017, in favore delle società sportive identificate dalla legge n. 91/1981, pur se le disposizioni introdotte con tale disposizione lo rendono, di fatto, inagibile in quanto il legislatore, dopo aver elevato il tetto del compenso per i prestatori a 5.000 euro netti all’anno, ed aver ritenuto utilizzabile la procedura del “Libretto di famiglia” in uso per le prestazioni domestiche, ha “dimenticato” di ritoccare il tetto massimo per le società sportive (è rimasto a 5.000 euro all’anno che non sono sufficienti a “coprire” le spese di una sola partita di calcio).

Le prestazioni occasionali, se raffrontate con i vecchi “voucher” disciplinati dagli articoli 70 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 (ora abrogati), non hanno avuto una particolare utilizzazione: su tale aspetto hanno inciso le restrizioni imposte dal legislatore (utilizzazione vietata ai datori di lavoro con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, utilizzazione vietata nell’edilizia e settori affini, ben identificati nella circolare Inps n. 107/2017, utilizzazione vietata negli appalti di opere e servizi), la procedura informatica di registrazione sulla piattaforma informatica, le modalità di pagamento con accredito da parte del datore in favore dell’Istituto e successiva erogazione degli importi il 15 del mese successivo direttamente sul conto dei singoli prestatori, le comunicazioni obbligatorie almeno sessanta minuti prima dell’inizio della prestazione e gli importi minimi (almeno quattro ore continuative) che debbono essere assicurate e l’apparato sanzionatorio: come si vede, un sistema completamente diverso dal precedente che prevedeva, tra le altre cose, l’acquisto dei “buoni lavoro” anche dal tabaccaio, senza particolari formalità. .”…continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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