Articolo: Agevolazioni per le assunzioni dopo alternanza scuola-lavoro

approfondimento di Eufranio Massi
Estratto dal n. 13/2017 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)

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Diritto_pratica_lavoro“Con il comma 308, art. 1, legge 11 dicembre 2016, n. 232, il legislatore cerca di promuovere l’occupazione stabile di chi ha svolto presso il medesimo datore di lavoro richiedente, attività di alternanza scuola-lavoro per un periodo pari ad almeno il 30% delle ore previste nelle varie ipotesi che lo stesso legislatore ha ipotizzato in vari provvedimenti normativi. Ci si riferisce, ad esempio, alla legge n. 107/2015 (c.d. “buona scuola”), ove le ore di alternanza sono 400 neltriennio finale degli Istituti tecnici e 200 nei licei, ai tirocini curriculari dei percorsi universitari, ai percorsi di istruzione professionale ove la competenza primaria è riservata alle Regioni o ai percorsi di Istruzione tecnica superiore (Its).

L’assunzione deve avvenire nei sei mesi successivi all’acquisizione del titolo di studio.

Soggetti beneficiari

Vediamo, nel concreto di cosa si tratta.

La disposizione si rivolge a tutti i datori di lavoro privati che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018 effettueranno nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con l’esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo.

L’ampia dizione fa sì che, da un punto di vista teorico, ci possano rientrare anche i datori che non sono imprenditori (studi professionali, fondazioni, associazioni, ecc.) o anche imprese private che abbiano una partecipazione di capitale pubblico.

Tipologie contrattuali agevolate

Per quel che riguarda le tipologie contrattuali degne di essere agevolate si citano il contratto a tempo indeterminato e l’apprendistato (che, peraltro, è un contratto della stessa natura a contenuto formativo): non si parla tra le esclusioni, ove per la peculiarità dei rapporti e della configurazione speciale sono compresi il lavoro domestico e quello degli operai agricoli (ma non degli impiegati), del lavoro intermittente a tempo indeterminato. Ad avviso di chi scrive, quest’ultima tipologia, seppur non citata, non ha i requisiti richiesti dalla norma che vuole “promuovere forme di occupazione stabile” e, francamente, tutto si può dire del lavoro intermittente meno che abbia tali caratteristiche, in quanto l’attività lavorativa dipende soltanto dalla chiamata del datore.”….continua la lettura

Eufranio Massi

Autore: Eufranio Massi

esperto in Diritto del Lavoro - relatore a corsi di formazione in materia di lavoro

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