Articolo: Accordo di ricollocazione: aspetti operativi
approfondimento di Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti – Consulenti del lavoro
Estratto dal n. 30/2018 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“L’assegno di ricollocazione è stato introdotto dall’art. 23, D.Lgs. n. 150 /2015, con la specifica finalità di favorire il reimpiego dei lavoratori che hanno involontariamente perso il posto di lavoro. Pertanto, quando il periodo di disoccupazione supera i quattro mesi, i percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) possono chiedere al Centro per l’impiego con cui hanno stabilito il Patto di servizio personalizzato o, a determinate condizioni, direttamente all’Anpal, una somma denominata “assegno individuale di ricollocazione”, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i Centri per l’impiego o presso le Agenzie per il lavoro accreditate (2) dal sistema regionale o nazionale a norma dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003. A tal fine l’Anpal ha istituito l’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro nel quale sono iscritte le Agenzie per il lavoro accreditate per tutto il territorio nazionale nonché le Agenzie che intendono operare nel territorio di Regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento.
L’importo dell’assegno varia da 250 euro a 5.000 euro a seconda del profilo di occupabilità del richiedente e della tipologia contrattuale con cui viene assunto. L’assegno non è destinato materialmente al richiedente ma è utilizzato per retribuire il soggetto che tenta di ricollocare il lavoratore disoccupato. I soggetti che forniscono i servizi relativi all’assegno di ricollocazione debbono, pertanto, svolgere una attività di assistenza intensiva alla ricerca attiva di lavoro con particolare attenzione all’assistenza alla persona, tutoraggio e sostegno nella ricerca intensiva di opportunità occupazionali..”… continua la lettura