ARAN: per il part-time orizzontale ferie piene
L’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha risposto ad un quesito in materia di part-time e suoi effetti sulle ferie.
Fonte: ARAN
Quanti giorni di ferie all’anno spettano al personale assunto per la prima volta a tempo determinato e a tempo parziale a 26 ore settimanali nel caso del tempo parziale orizzontale, verticale o misto? I 3 giorni di permesso per motivi personali dell’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 spettano proporzionati all’orario di lavoro?
Dalla sintetica formulazione dei quesiti prospettati, sembra doversi ritenere che vengano in considerazione due distinte problematiche:
a) la determinazione del numero dei giorni di ferie spettanti ad un lavoratore assunto con contratto a temine e a tempo parziale (a 26 ore settimanali) nei casi, rispettivamente, di tempo parziale orizzontale, verticale e misto;
b) definizione del numero dei giorni di permesso per motivi personali, di cui all’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, spettanti al lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, rispettivamente, di tipo orizzontale, verticale e misto.
Se tale interpretazione è corretta, sulle suddette problematiche si ritiene utile precisare quanto segue:
a) Ferie
In materia, si deve preliminarmente ricordare che, nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, in materia di ferie, trova applicazione la disciplina dell’art. 7, comma 10, lett. a) del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale al personale assunto a termine competono solo i giorni di ferie maturati in relazione alla durata del servizio prestato.
Fatta questa indispensabile premessa, per quanto riguarda il calcolo delle ferie in relazione alle tre diverse tipologie di tempo parziale contrattualmente previste, si evidenzia che:
1. tempo parziale orizzontale
Il dipendente titolare di tale tipologia di rapporto ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie (come di festività soppresse) spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno. Come previsto dall’art.6, comma 8 del CCNL del 14.9.2000, il trattamento economico di ciascuna giornata di ferie è comunque commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Pertanto, il numero di giorni ferie, come determinato ai sensi del richiamato art. dell’art. 7, comma 10, lett. a,) del CCNL del 14.9.2000, per un lavoratore a tempo determinato e a tempo pieno sarà riconosciuto anche al lavoratore, sempre a tempo determinato, ma con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale.
2. tempo parziale verticale
Al dipendente titolare di questa diversa tipologia di rapporto spetta un numero di giorni di ferie (e festività soppresse) proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno, confrontate con le ordinarie giornate d’obbligo previste nel rapporto a tempo pieno (art.6, comma 8, del CCNL del 14.9.2000). Pertanto, il numero di giorni di ferie, calcolato ai sensi dell’art.7, comma 10, lett. a) del CCNL del 14.9.2000, dovrà essere riproporzionato in relazione alle giornate di lavoro previste nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale. Sulle modalità applicative della regola del riproporzionamento, di cui si è detto, alcune indicazioni generali sono già state fornite con l’orientamento applicativo RAL340.
3. tempo parziale misto
Nel caso di rapporto a tempo parziale di tipo misto, trovano applicazione entrambe le forme di riproporzionamento previste, sia quella per il tempo parziale verticale che quella per il tipo orizzontale. Ai fini della quantificazione dei giorni di ferie spettanti, pertanto, in considerazione dell’articolazione dell’orario solo su alcuni giorni della settimana rispetto a quelli previsti per il tempo pieno, troverà applicazione la medesima regola prevista per il tempo parziale verticale. Per ciò che attiene al trattamento economico delle stesse, invece, troverà applicazione il riproporzionamento previsto per il tempo parziale orizzontale, nel senso che esso sarà commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
b) Permessi per motivi personali
Le medesime regole sopra richiamate trovano applicazione anche per i tre giorni di permesso retribuito di cui all’art. 19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995.
Pertanto, al lavoratore a tempo parziale di tipo orizzontale i tre giorni di permesso dell’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 sono riconosciuti per intero.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale e misto, troveranno applicazione le regole del riproporzionamento, come sopra illustrate relativamente al diverso istituto delle ferie.
Al fine di evitare ogni possibile equivoco interpretativo, si deve ricordare anche che al lavoratore a termine non possono essere riconosciuti i permessi retribuiti di cui si tratta, come già evidenziato nell’orientamento applicativo RAL386.