ARAN: costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni

AranL’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2015, il comunicatoweb, contenente il Contratto collettivo quadro per le modifiche all’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

COMUNICATO

Contratto collettivo quadro per le modifiche  all'accordo  collettivo
quadro per la costituzione delle  rappresentanze  sindacali  unitarie
per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni  e  per
la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998.
(15A01085)
 
    In data 9 febbraio 2015 alle ore 15,00 presso la  sede  dell'ARAN
ha avuto luogo l'incontro tra: 
    L'ARAN: 
      nella  persona  del  Presidente  -  Dott.  Sergio   Gasparrini:
...Firmato 
    e le seguenti Confederazioni sindacali: 
      CGIL ...Firmato 
      CISL ...Firmato 
      UIL ...Firmato 
      CGU-CISAL ...Firmato 
      CONFSAL ...Firmato 
      UGL ...Assente 
      CSE ...Firmato 
      USB ...Firmato 
      USAE ...Firmato 
    Al termine  della  riunione  le  parti  sottoscrivono  l'allegato
Contratto Collettivo Nazionale Quadro per le modifiche all'ACQ per la
costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale
dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del
relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998. 
 
                               Art. 1. 
 
 
                     Elettorato attivo e passivo 
 
    1.  L'art.  3  (Elettorato  attivo  e  passivo)  -  Parte  II   -
dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU  per  il
personale dei comparti  delle  pubbliche  amministrazioni  e  per  la
definizione del relativo regolamento elettorale del  7  agosto  1998,
come  modificato  dall'ACQ  24  settembre  2007,  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «1.  Hanno  diritto  a  votare  (elettorato  attivo)  tutti   i
lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato  e
determinato in forza nell'amministrazione alla data delle  votazioni,
ivi compresi quelli  provenienti  da  altre  amministrazioni  che  vi
prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo. 
      2. Ai fini della definizione degli adempimenti  relativi  delle
procedure elettorali, ivi compreso il calcolo  dei  componenti  della
RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro  a
tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione  alla
data di inizio della procedura elettorale (annuncio). 
      3. Sono  eleggibili  (elettorato  passivo)  i  lavoratori  che,
candidati nelle  liste  di  cui  all'art.  4,  siano  dipendenti  con
contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio  alla  data  di
inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo  pieno  che
parziale. 
      4. Fatto salvo quanto previsto al  comma  5,  nei  comparti  di
contrattazione  sono,  altresi',  eleggibili  i  dipendenti  a  tempo
determinato,  in  servizio  alla  data  di  inizio  della   procedura
elettorale (annuncio),  il  cui  contratto  a  termine,  al  fine  di
garantire la stabilita' della RSU, abbia una  durata  complessiva  di
almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa 
      5. Nei comparti Scuola ed AFAM  sono,  altresi',  eleggibili  i
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui  sia  stato
conferito   un   incarico   annuale   fino   al   termine   dell'anno
scolastico/accademico o fino al termine delle attivita' didattiche.» 
 
                               Art. 2. 
 
 
    Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici 
 
    1. In  caso  di  riordino  delle  pubbliche  amministrazioni  che
comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse gia'
sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato
la RSU, anche in deroga all'art. 4, Parte Prima,  dell'ACQ  7  agosto
1998, sara' formata da tutti  i  componenti  trasferiti  nella  nuova
amministrazione o  ufficio,  i  quali  continueranno  a  svolgere  le
funzioni di  componente  RSU  esclusivamente  nell'amministrazione  o
ufficio dove sono assegnati. 
    2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i  componenti
della  RSU  restano  in  carica  negli  uffici  scorporati  ove  sono
assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per  essere
sede RSU. 
    3. Per ogni nuova amministrazione  o  ufficio,  individuato  come
sede RSU a seguito del riordino di cui al comma  1,  esiste  un'unica
RSU. 
    4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti  della
RSU risultante dai processi di riordino di cui al comma 1, non si da'
luogo alla sostituzione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto
1998. 
    5. Qualora, anche a seguito di processi di  riordino  di  cui  ai
commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia  inferiore  al  50%
dei componenti previsti dall'art. 4 - Parte Prima - ACQ del 7  agosto
1998 per la nuova amministrazione o  ufficio,  la  RSU  decade  e  le
organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad  indire  nuove
elezioni entro 5 giorni dal riordino. 
    6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un
massimo  di  50  giorni,  le  relazioni  sindacali,  ivi  inclusa  la
contrattazione  integrativa,   proseguono   con   le   organizzazioni
sindacali di categoria  firmatarie  dei  CCNL  e  con  gli  eventuali
componenti della RSU rimasti in carica. 
    7. Per quanto riguarda il comparto Scuola continua ad  applicarsi
il CCNQ del 13 marzo 2013. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                 Durata e sostituzione nell'incarico 
 
    1. L'art. 7 (Durata e sostituzione nell'incarico)  -  Parte  I  -
dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU  per  il
personale dei comparti  delle  pubbliche  amministrazioni  e  per  la
definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998  e'
sostituito dal seguente: 
      «1. I componenti della RSU restano in carica per tre  anni,  al
termine dei  quali  decadono  automaticamente  con  esclusione  della
prorogabilita'. 
      2. In tutti i  casi  di  dimissioni  o  decadenza  di  uno  dei
componenti, lo stesso sara'  sostituito  dal  primo  dei  non  eletti
appartenente alla medesima lista. 
      3. La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al  di
sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, Parte Prima, ACQ del  7
agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo  rinnovo,
secondo le modalita' previste dal presente Regolamento. 
      4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU.
Quest'ultima  ne  da'  comunicazione  al  servizio  di  gestione  del
personale  e,  mediante  affissione  all'albo,  ai  lavoratori.  Tale
comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la
dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, nei casi  previsti  dalle
disposizioni contrattuali vigenti. 
      5.  Qualora  entro  quarantacinque  giorni  la  RSU  non  abbia
adempiuto agli obblighi di cui al comma 4,  la  decadenza  automatica
del singolo componente o dell'intera RSU puo' essere  rilevata  anche
dall'amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i  componenti
della  RSU  rimasti  in  carica   invitandoli   a   provvedere   alla
sostituzione, mentre nel secondo  caso  segnala  alle  organizzazioni
sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.» 
 
                               Art. 4. 
 
 
                             Adempimenti 
 
    1. Il comma 3 dell'art. 12 Parte I dell'Accordo collettivo quadro
per la costituzione delle RSU per il  personale  dei  comparti  delle
pubbliche  amministrazioni  e  per  la   definizione   del   relativo
regolamento elettorale del 7 agosto 1998 e' sostituito dal seguente: 
      «3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere  all'ARAN
il verbale riassuntivo, di cui al comma 2, entro  cinque  giorni  dal
ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via  telematica
con le modalita' indicate dall'Agenzia.» 
 
                               Art. 5. 
 
 
                          Norme particolari 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma  3/bis  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso  gli
istituti italiani  di  cultura  all'estero  e'  assicurata  un'idonea
rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art.  42,  comma
10, vengono  individuati  due  specifici  collegi  elettorali,  l'uno
destinato al personale il cui rapporto di lavoro e' disciplinato  dai
Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro  di   cui   al   decreto
legislativo n. 165 del 2001, l'altro destinato al  personale  il  cui
rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge locale. Ferma restando
l'unicita' della RSU i seggi vengono ripartiti sulla  base  dei  voti
ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi. 
                                                             Allegato 
 
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 
 
    Le  parti  si  impegnano  ad  incontrarsi  successivamente   alla
sottoscrizione definitiva del presente CCNQ, al fine di  redigere  un
testo coordinato delle norme contenute nell'ACQ 7 agosto 1998 e nelle
successive modificazioni ed integrazioni, ivi incluse quelle definite
con la presente ipotesi di CCNQ. 
 
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 
 
    Le parti concordano che costituisce caso di decadenza  automatica
di componente RSU la cessazione, per qualsiasi causa, del sottostante
rapporto di lavoro o di servizio. 
La Redazione

Autore: La Redazione

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