ARAN: costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni
L’Aran (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2015, il comunicato, contenente il Contratto collettivo quadro per le modifiche all’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo quadro per le modifiche all'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998. (15A01085)
In data 9 febbraio 2015 alle ore 15,00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra: L'ARAN: nella persona del Presidente - Dott. Sergio Gasparrini: ...Firmato e le seguenti Confederazioni sindacali: CGIL ...Firmato CISL ...Firmato UIL ...Firmato CGU-CISAL ...Firmato CONFSAL ...Firmato UGL ...Assente CSE ...Firmato USB ...Firmato USAE ...Firmato Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale Quadro per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998. Art. 1. Elettorato attivo e passivo 1. L'art. 3 (Elettorato attivo e passivo) - Parte II - dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, come modificato dall'ACQ 24 settembre 2007, e' sostituito dal seguente: «1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo. 2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio). 3. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art. 4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale. 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nei comparti di contrattazione sono, altresi', eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilita' della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa 5. Nei comparti Scuola ed AFAM sono, altresi', eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attivita' didattiche.» Art. 2. Effetti sulle RSU del riordino delle amministrazioni o uffici 1. In caso di riordino delle pubbliche amministrazioni che comporti l'accorpamento di amministrazioni o uffici delle stesse gia' sede di RSU, in via transitoria e fino a scadenza del proprio mandato la RSU, anche in deroga all'art. 4, Parte Prima, dell'ACQ 7 agosto 1998, sara' formata da tutti i componenti trasferiti nella nuova amministrazione o ufficio, i quali continueranno a svolgere le funzioni di componente RSU esclusivamente nell'amministrazione o ufficio dove sono assegnati. 2. In caso di scorporo di amministrazioni o uffici, i componenti della RSU restano in carica negli uffici scorporati ove sono assegnati a condizione che gli stessi abbiano i requisiti per essere sede RSU. 3. Per ogni nuova amministrazione o ufficio, individuato come sede RSU a seguito del riordino di cui al comma 1, esiste un'unica RSU. 4. In caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti della RSU risultante dai processi di riordino di cui al comma 1, non si da' luogo alla sostituzione di cui all'art. 7, comma 2, dell'ACQ 7 agosto 1998. 5. Qualora, anche a seguito di processi di riordino di cui ai commi 1 e 2, il numero dei rappresentanti RSU sia inferiore al 50% dei componenti previsti dall'art. 4 - Parte Prima - ACQ del 7 agosto 1998 per la nuova amministrazione o ufficio, la RSU decade e le organizzazioni sindacali rappresentative provvedono ad indire nuove elezioni entro 5 giorni dal riordino. 6. Nelle more delle elezioni di cui al comma 5, e comunque per un massimo di 50 giorni, le relazioni sindacali, ivi inclusa la contrattazione integrativa, proseguono con le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dei CCNL e con gli eventuali componenti della RSU rimasti in carica. 7. Per quanto riguarda il comparto Scuola continua ad applicarsi il CCNQ del 13 marzo 2013. Art. 3. Durata e sostituzione nell'incarico 1. L'art. 7 (Durata e sostituzione nell'incarico) - Parte I - dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 e' sostituito dal seguente: «1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilita'. 2. In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sara' sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. 3. La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art. 4, Parte Prima, ACQ del 7 agosto 1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalita' previste dal presente Regolamento. 4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne da' comunicazione al servizio di gestione del personale e, mediante affissione all'albo, ai lavoratori. Tale comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, nei casi previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. 5. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU puo' essere rilevata anche dall'amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.» Art. 4. Adempimenti 1. Il comma 3 dell'art. 12 Parte I dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998 e' sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo, di cui al comma 2, entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalita' indicate dall'Agenzia.» Art. 5. Norme particolari 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso gli istituti italiani di cultura all'estero e' assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla legge locale. Ferma restando l'unicita' della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi.
Allegato DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1 Le parti si impegnano ad incontrarsi successivamente alla sottoscrizione definitiva del presente CCNQ, al fine di redigere un testo coordinato delle norme contenute nell'ACQ 7 agosto 1998 e nelle successive modificazioni ed integrazioni, ivi incluse quelle definite con la presente ipotesi di CCNQ. DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2 Le parti concordano che costituisce caso di decadenza automatica di componente RSU la cessazione, per qualsiasi causa, del sottostante rapporto di lavoro o di servizio.