ANPAL: le FAQ sull’Assegno di ricollocazione
L’ANPAL pubblica le risposte ai quesiti più frequenti sull’Assegno di ricollocazione per il quale è stata avviata la fase sperimentale con l’invio delle lettere indirizzate a circa 30 mila destinatari.
LE FAQ
IL CAMPIONE
1. Come faccio a sapere se sono nel campione?
Arriverà, tramite posta, una comunicazione congiunta ANPAL-Regione/Provincia autonoma di riferimento, all’indirizzo di domicilio che la persona disoccupata ha comunicato quando ha fatto la domanda all’Inps per il sostegno al reddito (NASPI). Se la persona ha poi comunicato altri recapiti, quali indirizzo e-mail o il numero di cellulare, arriverà apposita comunicazione anche via sms o e-mail, in aggiunta alla lettera di cui sopra.
2. Se non sono nel campione, cosa posso fare per entrarci?
Per la sperimentazione in atto è già stato estratto il campione con metodo statistico sulla base dell’ultima lettera del codice fiscale dei potenziali beneficiari dell’assegno di ricollocazione. Pertanto non vi è modo di entrare in aggiunta al campione selezionato casualmente ed eventuali proposte di inserimento anche dietro compenso sono prive di fondamento e vanno segnalate alla casella di posta elettronica info@anpal.gov.it.
3. Sono un percettore NASPI da almeno 4 mesi e voglio verificare se sono nel campione. Come faccio?
Accedendo al sito dell’Anpal e cliccando sulla home page la voce “assegno di ricollocazione” è possibile, attraverso l’inserimento del proprio codice fiscale, sapere se si è o meno nel campione selezionato per la sperimentazione.
LA RICHIESTA DELL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
4. Se una persona a cui è stato rilasciato l’AdR termina successivamente la NASPI, anche durante il periodo di fruizione del servizio di assistenza alla ricollocazione, quali sono le conseguenze?
La percezione della NASPI (da più di 4 mesi) è esclusivamente requisito di accesso alla misura. Quindi, il destinatario che termini la fruizione della NASPI mantiene il diritto a fruire dell’AdR per tutta la sua durata.
5. In caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro da parte del destinatario dell’AdR, che non sia più percettore della NASPI, quali sono le conseguenze con riferimento all’AdR?
In caso di mancata accettazione di un’offerta congrua di lavoro, il destinatario esce dalla misura (decade dall’assegno).
6. Quanto tempo ha il percettore di NASpI da oltre i quattro mesi per richiedere l’assegno di ricollocazione?
La persona disoccupata che percepisce la NASPI da oltre 4 mesi può richiedere l’assegno di ricollocazione entro il periodo di percezione della stessa Naspi.
7. Perché si riconoscono come successo occupazionale, solo nelle Regioni meno sviluppate, i contratti di durata tra 3 e 6 mesi?
Per offrire un’occasione di lavoro in più nei territori con maggiori tassi di disoccupazione, per favorire maggiori opportunità di ricollocazione e rientro nel mercato del lavoro. Le Regioni “meno sviluppate” sono Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013.
I contratti a tempo determinato di durata superiore o eguale a tre mesi sono considerati successo occupazionale a condizione che in una delle 5 regioni “meno sviluppate” si trovi la sede operativa del soggetto erogatore e la sede di lavoro.
8. Se uno aderisce, gli viene sospeso il sussidio NASPI?
No. Continua a percepire il sussidio NASPI. L’Assegno non è denaro che va al percettore ma è un buono da spendere per ricevere da un soggetto erogatore pubblico o privato un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione. L’assegno sarà riconosciuto al soggetto erogatore scelto, prevalentemente a risultato occupazionale conseguito.
9. Si può usufruire del servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione anche dopo la conclusione del periodo di percezione della NASPI?
Si, dal momento che il periodo di percezione della NASPI (dopo 4 mesi) è condizione per la sola richiesta dell’ADR.
10. Una volta che un destinatario ha richiesto l’ADR, il CPI ha modo di verificare le “Modifiche dichiarative ai dati di sistema”? quali azioni vanno intraprese, in caso di incongruenza dei dati?
Sì, è possibile. In caso di incongruenza, va inviato un preavviso di rigetto, tramite sistema informativo, indicandone la motivazione nel campo note. Il destinatario può correggere eventuali errori commessi nella dichiarazione. A seguito della correzione della dichiarazione, l’operatore rilascerà l’AdR.
ADR E PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO
11. Chi ha richiesto l’AdR ma non ha fatto il Patto di Servizio Personalizzato deve comunque passare dal CPI per sottoscriverlo?
No, tenuto conto della previsione di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 150/2015, secondo la quale “La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato ai sensi dell’articolo 20”.
12. È sottoposto ai meccanismi di condizionalità il destinatario e richiedente di ADR che non ha preventivamente stipulato un patto di servizio personalizzato presso il CPI?
Sì, tenuto conto del combinato disposto dell’articolo 23, comma 5, lett. e) e dell’articolo 21, commi 7 e 8 del d.lgs. 150/2015.
IL RILASCIO DELL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE
13. Chi rilascia l’Assegno di ricollocazione?
È il Centro per l’Impiego (CPI) di domicilio, indicato dalla persona disoccupata in sede di richiesta all’Inps della NASPI. Se la persona ha stipulato un Patto di Servizio Personalizzato, l’assegno è rilasciato dal il CPI presso il quale lo ha sottoscritto.
14. L’assegno di ricollocazione può essere erogato da tutti i Centri per l’impiego?
In questa prima fase sperimentale, solo i centri per l’impiego individuati dalle competenti amministrazioni regionali e delle Province Autonome potranno essere scelti come soggetti erogatori dell’Assegno di ricollocazione. I Centri per l’impiego, identificati dalle competenti amministrazioni regionali come soggetti erogatori, sono direttamente visualizzabili sul portale Anpal, nella procedura di richiesta dell’assegno di ricollocazione, dal menu a tendina per la scelta dell’ente erogatore. Informazioni in tal senso, inoltre, possono essere richieste direttamente al Centro per l’impiego competente al rilascio dell’assegno di ricollocazione o al numero verde 800.00.00.39 o alla mail info@anpal.gov.it.
15. Il Centro per l’Impiego che rilascia l’Assegno di ricollocazione può essere scelto per erogare i servizi al destinatario?
Sì, può essere scelto, laddove rientri tra i Centri per l’impiego identificati dalle competenti amministrazioni regionali o delle province autonome.
16. Qual è il CPI competente al rilascio dell’ADR?
Il CPI competente al rilascio dell’ADR è quello del domicilio del percettore indicato nella domanda NASPI fatta all’INPS. Lo stesso CPI è competente per applicare i meccanismi di condizionalità ed è il destinatario di tutte le relative comunicazioni da parte dei soggetti erogatori. In caso di cambio del domicilio, sarà cura del destinatario dell’ADR darne pronta comunicazione.
17. Nell’ambito della sperimentazione, è compatibile con la richiesta di ADR lo svolgimento in corso di un tirocinio o la frequenza di un corso di formazione, entrambi non finanziati con fondi pubblici?
Il tirocinio è incompatibile con l’AdR. La frequenza di corsi di formazione autofinanziati è, in linea generale, compatibile con ADR, fermo restando che il destinatario dovrà garantire la partecipazione alle attività previste nel programma di ricerca intensiva, concordate con il soggetto erogatore.
18. Ai fini del rilascio dell’ADR, quali sono i dati da prendere in considerazione ai fini della verifica della posizione lavorativa del richiedente da parte del CPI competente?
Nell’ambito della sperimentazione, ai fini del rilascio, fanno fede esclusivamente i dati delle CO presenti a sistema al momento della verifica da parte del CPI competente, da effettuarsi entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta dell’ADR.
LA GESTIONE DELL’AGENDA DA PARTE DELLA SEDE OPERATIVA
19. Come si inseriscono gli slot nell’agenda Anpal?
Ciascuna sede operativa, accedendo con proprie credenziali, ha nel menu la voce “Agenda” – ambito “Richieste AdR”. Tramite “Configurazione globale” può inserire tutti gli slot e precisamente: numero operatori disponibili ai colloqui nella mattina e nel pomeriggio, estremi orari per i colloqui alla mattina e al pomeriggio, tempo medio di ciascun colloquio (campo tabellato). Tramite “Gestione Chiusure” può gestire i giorni di chiusura per festività nazionali o locali o per altri eventi che possono provocare la indisponibilità al ricevimento delle persone. Con “Gestione Periodi Specifici” può gestire (anche per un singolo giorno) in aggiornamento i dati eventualmente già fissati con “Configurazione Globale”.
20. Una volta inseriti gli estremi dell’Agenda, come sono calcolati gli slot?
Gli slot che appariranno, per ogni sede operativa terranno conto dei seguenti elementi: numero operatori (fascia oraria mattina e pomeriggio), numero ore (fascia oraria mattina e pomeriggio), tempo medio slot.
Esempio:
numero operatori mattina = 3
numero operatori pomeriggio = 3
fascia oraria mattina = dalle 8 alle 11 (quindi 3 ore)
fascia oraria pomeriggio = dalle 13 alle 16 (quindi 3 ore)
tempo medio = 30 minuti (cioè 2 appuntamenti a ora)
FORMULA: [(3 (operatori mattina) x 3 (ore mattina) x 2 (appuntamenti all’ora)) + (3 (operatori pomeriggio) x 3 (ore pomeriggio) x 2 (appuntamenti all’ora))] = 36 Slot disponibili al giorno.
DETTAGLI SUL PROGRAMMA DI RICERCA INTENSIVA
21. Tra il primo appuntamento e la fine del percorso di assistenza intensiva può essere attivato un tirocinio?
Sì. Essendo il tirocinio una misura a carattere formativo non è un risultato occupazionale e non dà diritto al pagamento dell’ammontare dell’assegno al soggetto erogatore né concorre tra i risultati utili per il calcolo della soglia del Fee4service. Se il tirocinio si trasforma in rapporto di lavoro, e se il contratto ha una delle durate previste come casi di successo occupazionale individuati da ANPAL nella Delibera n. 01/2017, sarà riconosciuto come risultato occupazionale e, quindi, darà diritto al riconoscimento dell’importo per i casi di successo. Il tirocinio deve essere comunque inserito come misura nel Programma di Ricerca Intensiva, in quanto momento di rafforzamento delle competenze della persona.
GESTIONE DEL PRIMO APPUNTAMENTO E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INTENSIVA
22. Cosa succede se la persona non si presenta al primo appuntamento?
Se l’assenza avviene senza giustificato motivo, la sede operativa del soggetto erogatore sarà tenuta ad avviare le procedure per l’applicazione delle misure sanzionatorie. In particolare, con riferimento all’ipotesi di prima mancata presentazione, la sanzione prevista è la decurtazione di un quarto della mensilità dell’indennità NASPI percepita.
23. Quali sono i giustificativi motivi che possono essere adotti dal percettore per non presentarsi agli appuntamenti, partecipare alle attività previste dal Patto di ricerca intensiva e rifiutare l’offerta congrua?
Con riferimento a “giustificato motivo” si ritiene che lo stesso ricorra in caso di:
- Documentato stato di malattia o di infortunio;
- Servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- Citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
- Gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- Casi di limitazione legale della mobilità personale;
-
Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.
24. Entro quando devo comunicare il giustificato motivo?
Le ipotesi di giustificato motivo dovranno essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e l’ora stabiliti per l’appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.
INCOMPATIBILITA’ CON MISURE ANALOGHE
25. Può una persona disoccupata con 4 mesi di Naspi inserito in Tirocini richiedere l’assegno di ricollocazione?
Lo svolgimento di un tirocinio extracurriculare è causa di incompatibilità rispetto al rilascio dell’ assegno di ricollocazione e pertanto non dà possibilità alla persona di richiederlo.
ALTRE COMPATIBILITA’
26. Durante i sei mesi dell’ADR il beneficiario esaurisce la Naspi. Se ne ha i requisiti, potrebbe richiedere l’ASDI. È compatibile con la fruizione dell’ADR?
Sì è compatibile, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 5 del DM 29 ottobre 2015 “Attuazione dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI)”. Il riferimento, previsto dallo stesso articolo 5 sopra menzionato, al contratto di ricollocazione dell’articolo 17, del d.lgs. 22/2015 è da intendersi all’assegno di ricollocazione, di cui all’articolo 23 del d.lgs. 150/2015.
OBBLIGHI
27. La sede operativa ha l’obbligo della presa in carico?
Sì, non può rifiutare nessuno.
28. Il destinatario dell’assegno di ricollocazione ha l’obbligo di partecipare al primo appuntamento e alle attività/incontri di verifica previsti nel Patto di Ricerca Intensiva?
Sì.
29. Se un percettore di naspi da più di 4 mesi è stato individuato nel campione dei potenziali partecipanti all’iniziativa di sperimentazione dell’AdR e risulta già iscritto a Garanzia Giovani può richiedere l’ADR?
La sola iscrizione al Programma Garanzia Giovani non è motivo di incompatibilità con la richiesta di ADR.
SUCCESSO OCCUPAZIONALE E CONTRATTI PREVISTI
30. L’instaurazione di un rapporto lavorativo con un’agenzia di somministrazione di lavoro fa riconoscere l’assegno di ricollocazione a risultato occupazionale conseguito?
Sì, se il contratto con l’agenzia di somministrazione ha durata uguale a quelle previste dalla Tavola 5 della Delibera ANPAL 01/2017.
31. Un collaboratore domestico in NASpI può accedere all’ assegno di ricollocazione?
Sì, ma deve aver maturato il termine dei 4 mesi di percezione della NASPI.
32. Il tirocinio è ricompreso tra i successi occupazionali?
No, perché non è un contratto di lavoro.
MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO OCCUPAZIONALE E FEE4SERVICE
33. Che cosa è il Fee4service?
È un sistema previsto per il riconoscimento di una “ragionevole percentuale di casi di insuccesso occupazionale” al soggetto erogatore, a seguito dell’attività di assistenza intensiva alla ricollocazione (cd. remunerazione a processo).
34. Il valore del Fee4service è fisso?
Sì. Equivale a € 106,5. Non è fisso il suo riconoscimento perché la sede operativa del soggetto erogatore deve raggiungere una soglia stabilita di successi occupazionali nel semestre solare passato e solo al conseguimento della soglia, la stessa avrà diritto a tanti Fee4service quanti sono i casi di insuccesso occupazionale. Se non raggiunge la soglia, alla sede operativa non verrà riconosciuto alcun Fee4Service e potrà essere remunerato solo con gli assegni andati a buon fine, ovvero quelli con successo occupazionale raggiunto. Le soglie sono indicate nell’avviso pubblicato il 27/02/2017.
RECUPERO, IN CASO DI SUCCESSO OCCUPAZIONALE, PER MANCATA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO
35. In caso di dimissioni o di licenziamento per giusta causa del lavoratore avviato a seguito di fruizione di un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro erogato mediante Assegno di Ricollocazione, l’assegno viene riconosciuto?
In caso di dimissioni o licenziamento per giusta causa, l’assegno non viene conteggiato né ai fini della remunerazione per successo occupazionale, né per il raggiungimento della soglia per il Fee4service. In questo caso (calcolo Fee4service,) si elimina dal denominatore del calcolo il lavoratore che si dimette o che viene licenziato per giusta causa.
DECADENZA E SOSPENSIONE DALL’ADR
36. Nell’ipotesi in cui durante il servizio di assistenza alla ricollocazione il destinatario trova (anche autonomamente) un lavoro di durata inferiore a 6 mesi che sospende la NASPI, quali sono le conseguenze con riferimento all’AdR?
Nel caso in cui il lavoratore trovi un lavoro di durata inferiore a sei mesi, il servizio di assistenza alla ricollocazione si sospende. Il servizio può riprendere nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda entro il termine di sei mesi.
37. In caso di perdita dello stato di disoccupazione durante il servizio di assistenza alla ricollocazione, per provvedimento motivato o perché la persona trovi un lavoro (anche autonomamente) con un contratto di lavoro di durata superiore a 6 mesi, quali sono le conseguenze rispetto alla fruizione della misura?
Il destinatario che perda lo stato di disoccupazione nel corso del servizio di assistenza alla ricollocazione decade dalla misura.
Fonte: ANPAL