Agenzie di Somministrazione: accordo di rinnovo del CCNL
Assolavoro e i Sindacati di categoria, Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uil Temp, hanno sottoscritto, in data 21 dicembre 2018, l’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro.
L’Intesa sarà illustrata e discussa con tutti i Soci il prossimo 15 Gennaio 2019 a Milano e successivamente portata all’attenzione del Consiglio Direttivo del 17 gennaio.
L’entrata in vigore dell’Accordo è infatti subordinata all’approvazione da parte degli Organi Deliberativi delle Parti stipulanti, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’art. 1 immediatamente applicabili, e che riguardano in particolare:
- La definizione di un regime transitorio mediante una norma di salvaguardia che interviene sulla (nota) questione relativa alla decorrenza del limite massimo di 24 mesi alla successione dei contratti a termine intercorsi tra ApL e lavoratore (sulla quale Assolavoro ha formulato Istanza di Interpello, ad oggi priva di riscontro).
Come si ricorderà la Circolare Ministeriale n. 17/2018 aveva infatti incluso nel computo dei 24 mesi alla successione di contratti a termine intercorsi tra le medesime Parti anche i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione antecedenti alla data di entrata in vigore della riforma.
Sul punto l’Intesa interviene disponendo che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime Parti (ApL e lavoratore) sono conteggiati, ai soli fini del computo dell’anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018).
Es.: lavoratore che ha già avuto contratti a termine con la medesima Agenzia per 36 mesi dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018: ai fini del calcolo dell’anzianità lavorativa tra ApL e lavoratore, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, si considerano solo 12 mesi e il lavoratore potrà continuare ad essere impiegato dalla medesima Agenzia.
- La disciplina del limite dei 24 mesi alla successione dei contratti a tempo determinato tra ApL e lavoratore, a far data dal 1° gennaio 2019, nei seguenti termini:
- nelle ipotesi di somministrazione di lavoro con il medesimo utilizzatore, la durata massima è individuata dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore. In assenza di tale disciplina la durata massima della successione dei contratti è fissata in 24 mesi;
- nelle ipotesi di somministrazione di lavoro su diversi utilizzatori, la successione di contratti di lavoro a tempo determinato tra Agenzia e lavoratore non può, in ogni caso, superare la durata massima complessiva di 48 mesi.
- La regolamentazione del numero massimo di proroghe.
L’Intesa interviene infine, tra le altre cose, sulla procedura in mancanza di occasioni di lavoro (ex art. 25), introduce un diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale, disciplina e rende strutturale il MOG.