Agenzia Entrate: ris.70/E/2014 – codice “79AT” per le sanzioni amministrative per il lavoro sommerso

AgEntrate3L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 70/E del 24 luglio 2014 pdf_icon, in relazione a quanto detto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 web(convertito con la legge n. 9/2014), istituisce il codice tributo per il versamento, mediante modello F23, dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

il codice tributo:
• “79AT”, denominato “Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14, c. 1, lett. b) e c) – D.l. 23 dicembre 2013, n. 145”.

In sede di compilazione del modello di versamento F23:

  •  nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.;
  •  nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
  •  nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “79AT”.

Le somme riscosse con il codice tributo “79AT” sono riversate dagli agenti della riscossione al capitolo 2573 – articolo 13 del bilancio dello Stato.

Fonte: Agenzia delle Entrate

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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