Agenzia Entrate: ris.70/E/2014 – codice “79AT” per le sanzioni amministrative per il lavoro sommerso
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 70/E del 24 luglio 2014 , in relazione a quanto detto dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito con la legge n. 9/2014), istituisce il codice tributo per il versamento, mediante modello F23, dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative per violazione delle norme in materia di lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
il codice tributo:
• “79AT”, denominato “Maggiorazioni delle sanzioni amministrative di cui all’art. 14, c. 1, lett. b) e c) – D.l. 23 dicembre 2013, n. 145”.
In sede di compilazione del modello di versamento F23:
- nel campo 6 “codice ufficio o ente”, è indicato il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio competente territorialmente, come indicato nella “Tabella dei codici degli enti diversi dagli uffici finanziari”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.;
- nel campo 10 “estremi dell’atto o del documento”, sono indicati gli estremi dell’atto con il quale si richiede il pagamento;
- nel campo 11 “codice tributo”, è indicato il codice tributo “79AT”.
Le somme riscosse con il codice tributo “79AT” sono riversate dagli agenti della riscossione al capitolo 2573 – articolo 13 del bilancio dello Stato.
Fonte: Agenzia delle Entrate