Agenzia Entrate: regime fiscale dei premi versati per le polizze vita emesse a favore dei lavoratori

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 218/E del 6 novembre 2024, risponde ad un quesito in merito al regime fiscale dei premi versati per le polizze a tutela del rischio morte (c.d. polizze vita) – articoli 15, comma 1, lettera f) e 51 del TUIR.

In particolare, l’Istante chiede conferma che i propri dipendenti possano usufruire dei seguenti benefici: che i premi versati per la c.d. polizza vita, possono essere portati in detrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f) del TUIR, e, al contempo, non concorrerano alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR.

 

Questo il parere fornito dall’Agenzia delle Entrate.

L’articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), dispone che «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». La predetta disposizione sancisce, quale principio base, l’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l’assoggettamento a tassazione, in generale, di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, salvo le tassative deroghe di esenzione contenute nei successivi commi del medesimo articolo 51, in base ai quali alcuni componenti non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo in parte.

Il successivo comma 3, ultimo periodo prevede che «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito». Sul punto, appare utile rilevare come il legislatore, prevedendo la non concorrenza al reddito dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente nei confronti dei dipendenti di importo non superiore a euro 258,23, abbia considerato la possibilità che nel rapporto di lavoro, il datore eroghi beni e servizi senza corrispettivo a vantaggio dei dipendenti, riconoscendone la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro un determinato limite di importo.

Pertanto, l’importo dei contributi in questione rappresenta un componente positivo del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir, ferma restando l’applicazione del comma 3 del medesimo articolo, in base al quale il valore dell’emolumento in natura (nel caso di specie, l’importo dei contributi) non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli eventuali beni e servizi in natura concessi ai dipendenti, non supera l’importo complessivo di 258,23 euro nel periodo d’imposta (cfr. risoluzione 21 dicembre 2007, n. 391/E).

Il superamento di quest’ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non soltanto della quota parte eccedente il citato limite di euro 258,23.

In deroga al predetto limite, per gli anni 2023 e 2024 sono stati stabiliti nuovi limiti.

In  particolare,  per  l’anno  2023  ed  esclusivamente  a  favore  dei     lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, l’articolo 40 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, rubricato «Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro», ha stabilito un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente pari a euro 3.000 (cfr. circolare 1° agosto 2023, n. 23/E).

Limitatamente al periodo di imposta 2024, l’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. legge di bilancio 2024) ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite complessivo di euro 1.000, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti. Tale limite è innalzato a euro 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli (cfr. circolare 7 marzo 2024, n. 5).

Anche nei suddetti casi, resta fermo che il superamento dei limiti indicati, comporta la concorrenza dell’intero ammontare alla determinazione del reddito tassabile secondo le modalità ordinarie e non soltanto della quota parte eccedente detti limiti.

In tema di premi per assicurazioni pagati dal datore di lavoro, la circolare 23 dicembre 1997, n. 326, al punto 2.1, ha chiarito che concorrono alla formazione della base imponibile i premi per assicurazioni sanitarie, sulla vita e sugli infortuni extra professionali, mentre sono esclusi da tassazione in capo al dipendente i premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali.

La citata circolare, riferendosi specificamente ai fringe benefits, ha precisato che la verifica che il valore sia non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a euro 258,23 va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d’imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta. Inoltre, in sede di tassazione alla fonte del reddito di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di pagamento in cui viene superata la predetta soglia di euro 258,23 e che se risulta chiaro che il valore, tenuto conto dell’intero periodo d’imposta, sarà complessivamente superiore al suddetto importo, deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga.

Ai fini delle detrazioni per oneri, l’articolo 15, comma 1, del Tuir, stabilisce che «Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: […] f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5  per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto […]».

A tal riguardo la circolare 25 giugno 2021, n. 7/E ha chiarito che la detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale (cfr. circolare 12 maggio 2000, n. 95, risposta 1.4.4).

Affinché un onere possa essere detratto ai sensi dell’articolo 15 del Tuir è necessario che esso sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico.

Ne consegue che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore ai sensi del citato articolo 15, solo qualora il loro ammontare siano stato assoggettato a tassazione.

Nella risoluzione n. 391/E del 2007 è stato, infatti, chiarito che i lavoratori hanno diritto a fruire della detrazione d’imposta ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir, relativamente agli importi che hanno concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.

Ciò premesso, nel caso in cui i premi assicurativi non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Tuir, in linea con quanto chiarito nella citata risoluzione n. 391/E del 2007, gli stessi non possono essere detratti ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera f), del Tuir.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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