Agenzia Entrate: modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/E del 14 luglio 2021, fornisce i chiarimenti interpretativi in merito all’ambito applicativo di recenti disposizioni in tema di modalità di restituzione al sostituto di somme indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Sul punto, al fine di deflazionare l’insorgere di contenziosi tra i datori di lavoro e i dipendenti tenuti alla restituzione delle predette somme, l’articolo 150 («Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto»), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) ha introdotto nell’articolo 10 del  Testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), il comma 2-bis con il quale è stata espressamente prevista la cosiddetta modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall’articolo 10, lettera d-bis).

La disposizione interviene nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni in base al quale la restituzione de quo deve riguardare solo le somme “effettivamente” percepite dal contribuente ovvero quelle entrate nella concreta disponibilità del percettore.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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