Agenzia Entrate: Lavoro autonomo e ritenuta d’acconto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 312 del 30 aprile 2021, ha fornito alcuni chiarimenti circa le modalità di tassazione dei compensi mensili al consulente, previa emissione di fattura con Iva, e se sia corretta l’applicazione al momento del pagamento della ritenuta d’acconto nella misura del 20%, sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 23 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Con la legge 14 gennaio 2013, n. 4, sono state disciplinate in materia organica le professioni non organizzate in ordini e collegi ovvero “senza albo”, definite come le attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi.

La citata legge n. 4 del 2013 stabilisce espressamente all’articolo 1, che le nuove regole non riguardano gli esercenti di professioni le cui attività sono già disciplinate da specifiche normative.

La nuova normativa si propone in sostanza di regolamentare l’attività di quei professionisti che non sono inquadrati in ordini o collegi e che svolgono attività spesso molto rilevanti in campo economico, consistenti nella prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.

Il comma 3 del citato articolo 1 prevede, inoltre, che «Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge».

Qualora questa disposizione non venga rispettata, il professionista è sanzionabile ai sensi del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206), in quanto “responsabile” di una pratica commerciale scorretta nei confronti del consumatore, con una sanzione amministrativa pecuniaria che varia in funzione della gravità e della durata della violazione.

Con riferimento alla modalità di esercizio della professione, il comma 5 dell’articolo 1 della legge n. 4 del 2013 dispone che «La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente».

Tale disposizione lascia, quindi, la libertà al professionista per il quale non è prevista l’iscrizione ad un albo professionale di scegliere la modalità con la quale svolgere la propria attività.

Nel caso in cui il professionista svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d’imposta è tenuto  ad applicare sull’imponibile della fattura la ritenuta d’acconto del 20 per cento ai sensi dell’articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Qualora invece l’attività sia svolta in forma di impresa (ditta individuale o società), l’importo corrisposto non è assoggettato a ritenuta a titolo d’acconto.

Nel caso di specie, tenuto conto che, secondo quanto affermato nell’istanza trattasi di “prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese con regolare partita iva“, il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta.

 

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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