Agenzia Entrate: Impatrio – attività lavorativa all’estero in distacco ed attribuzione di un nuovo ruolo

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 76/E del 5 ottobre 2018, fornisce alcuni chiarimenti in merito ai dipendenti che hanno chiesto di potere fruire, per l’anno 2016 e successivi, del regime fiscale agevolato, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015.

In particolare, i chiarimenti vertono sull’interpretazione di detto articolo 16, riguardo alla limitazione posta nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte II, paragrafo 3.1, laddove si escludono dall’accesso all’agevolazione in esame i lavoratori che rientrano in Italia da distacchi all’estero “in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma”.

 

Questo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate

L’art. 16, del D.Lgs. n. 147 del 2015, ha introdotto il “regime speciale per i lavoratori impatriati” al fine di incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese. Verificandosi le condizioni richieste dalla norma, la disposizione prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento. Trattasi di un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.

In particolare, il comma 2 del citato articolo 16 prevede che sono destinatari del beneficio fiscale in esame i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, che:

1. sono in possesso di un titolo di laurea e hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, o

2. hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

Al riguardo, la circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte II, paragrafo 3.2, precisa che “secondo quanto previsto dall’articolo 16 e dal decreto attuativo [decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 26 maggio 2016], i soggetti individuati dal comma 2, per accedere al regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati, devono … avere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un titolo di laurea;

b) avere svolto continuativamente un’attività di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più;

c) essere cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extraeuropeo con il quale risulti in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni ai fini delle imposte sui redditi ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale;

d) svolgere attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia”.

Per fruire del beneficio fiscale ai sensi del citato comma 2 dell’articolo 16 il soggetto, per i due periodi di imposta antecedenti quello in cui si rende applicabile l’agevolazione, non deve essere stato iscritto nelle liste anagrafiche della popolazione residente e non deve aver avuto nel territorio dello Stato il centro principale dei propri affari e interessi, né la dimora abituale, circostanze, queste ultime, che richiedono verifiche di fatto non esperibili in questa sede.

Il detto art. 16, del D.Lgs. n. 147 del 2015, non disciplina esplicitamente la posizione del soggetto distaccato all’estero che rientri in Italia; ciò a differenza di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della legge n. 238 del 2010, concernente il regime di favore per i c.d. “controesodati”, la quale escludeva espressamente dal beneficio ogni forma di distacco.

L’Agenzia delle entrate, tuttavia, con la citata circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, Parte II, ha precisato i requisiti e le modalità di accesso al regime di favore previsto dalla norma in esame, chiarendo, altresì, che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del beneficio di cui al citato art. 16 in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.

La posizione restrittiva adottata nella circolare n. 17/E del 2017, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, non in linea con la vis attrattiva della norma, non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.

Ciò si può verificare, ad esempio, nelle ipotesi in cui:

– il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;

– il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.

In tali ipotesi, in presenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015, la scrivente ritiene che le peculiari condizioni di rientro dall’estero dei dipendenti, rispondendo alla ratio della norma, non precludano ai lavoratori in posizione di distacco l’accesso al beneficio previsto dal citato art. 16.

Per quanto interessa il caso specifico esposto dalla Società interpellante, in cui il lavoratore dipendente è un cittadino italiano in possesso di un titolo di laurea, trasferitosi all’estero dal 2004 per distacco e rientrato nel settembre 2015 con l’attribuzione di un nuovo ruolo, si ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 147 del 2015, non oggetto di controllo in questa sede, per cui egli possa essere ammesso a beneficiare dell’agevolazione in argomento dal 2016, anno di acquisizione della residenza fiscale nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 2, del TUIR.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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