Agenzia Entrate: bonus sud e credito d’imposta investimenti 4.0 – regole di cumulo
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 157 del 5 marzo 2021, ha fornito un chiarimento in merito alla cumulabilità dei benefici previsti dall’articolo 1, commi 98-108, della legge n. 208 del 2015 (bonus sud) e dall’articolo 1, comma 185, della legge n. 160 del 2019 (credito d’imposta investimenti 4.0), anche per gli investimenti in area Sisma Centro Italia.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che non costituisce oggetto del presente interpello la verifica del possesso dei requisiti per beneficiare dei crediti di imposta in argomento.
Il credito d’imposta Sisma centro Italia è stato introdotto dall’articolo 18-quater del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, che ha esteso la disciplina del credito d’imposta Mezzogiorno, di cui all’articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.
Il comma 2 del citato articolo 18-quater rinvia, per quanto compatibili, alle disposizioni previste dal credito d’imposta Mezzogiorno.
In tema di cumulo, tuttavia, la decisione della Commissione Europea C (2018) 1661 final del 6 aprile 2018, al paragrafo 23) prevede che il beneficio non può essere cumulato con nessun altro aiuto, anche de minimis, ricevuto per le medesime spese.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019 , n. 160 (legge di Bilancio 2020), «Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili».
Il successivo comma 192 prevede testualmente che «Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto».
Ciò premesso, in merito al quesito posto dall’istante sulla cumulabilità del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla legge di Bilancio 2020, e il credito di imposta sisma centro Italia, si formulano le seguenti osservazioni.
Come detto, la disciplina del credito di imposta sisma centro Italia esclude la cumulabilità con altri aiuti di Stato, anche de minimis, non escludendo tuttavia espressamente la possibilità di cumulo con misure di carattere generale.
Tenuto conto che il credito di imposta per investimenti introdotto dalla legge di Bilancio 2020 è una misura di carattere generale, si ritiene che, in relazione ai medesimi investimenti, lo stesso sia cumulabile con il credito di imposta sisma centro Italia, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
Fonte: Agenzia Entrate