Agenzia Entrate: fringe benefit – autovettura aziendale ad uso promiscuo dal 1° luglio 2020

L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, con la quale risponde ad un quesito in merito al fringe benefit uso promiscuo autovettura aziendale (articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir).

La risoluzione fa riferimento alle novità introdotte dal comma 632, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che prevede che il fringe benefit debba essere computato in misura pari a percentuali forfetarie basate sulle emissioni di CO2 del veicolo, da applicare al costo chilometrico di cui alle tabelle ACI moltiplicato convenzionalmente per 15.000 km. Di conseguenza, la determinazione del fringe benefit diventa “fiscalmente più conveniente” al diminuire dell’impatto ambientale del veicolo prescelto.

L’istante, in particolare, chiede di sapere:

  1. a quale momento deve intendersi riferita la data del 1° luglio 2020. In particolare, chiede se debba essere considerata la data dell’accordo tra datore di lavoro e dipendente con scelta del veicolo da assegnare oppure la data in cui il fornitore riceve l’ordine di acquisto o di noleggio da  parte della azienda richiedente;
  2. se l’immatricolazione del veicolo debba essere effettuata necessariamente dopo la data di stipula del contratto oppure anche antecedentemente purché dopo il 1° gennaio 2020.

 

 Risposta dell’Agenzia delle Entrate

In relazione alla portata della locuzione “di nuova immatricolazione“, si è dell’avviso che essa vada ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020 (1° gennaio 2020).

Sia per ragioni logico-sistematiche che di coerenza temporale del nuovo regime, non si ritiene plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell’operatività della norma in commento, ovvero il 1° gennaio 2020 per il rispetto del requisito temporale dell’immatricolazione, mentre il 1° luglio 2020 per il rispetto dell’altro requisito temporale relativo alla stipula del contratto, con il quale è concesso in uso promiscuo il benefit.

Ne consegue che, fatto salvo il rispetto del momento in cui l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore è concesso in uso promiscuo al dipendente, il requisito temporale relativo all’immatricolazione è da ricollegarsi alla data della stessa, ovvero se antecedente al 1° luglio 2020 o a far data dalla medesima. Solo in quest’ultimo caso, pertanto, si riterrà soddisfatto il requisito temporale relativo all’immatricolazione.

Come riportato, affinché la nuova formulazione della lettera a) del comma 4 dell’articolo 51 del Tuir possa trovare applicazione è necessario, inoltre, che gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori siano «concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020».

Al riguardo, si osserva che ai sensi dell’articolo 1321 del codice civile «Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale» ovvero suscettibile di valutazione economica (articolo 1174 c.c.).

Ciò considerato, si rileva che la concessione dell’auto in uso promiscuo non è da considerare un atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l’utilizzo dell’autoveicolo, del motociclo o del ciclomotore. Si pensi, ad esempio, alle condizioni relative all’ipotesi di incidente, alle riparazioni, al pagamento di multe al rifornimento alla pompa di benzina, alle spese di parcheggio, alle modalità di tassazione del benefit; il lavoratore, infatti, può chiedere che l’importo del benefit gli venga trattenuto dallo stipendio e non farlo concorrere alla base imponibile.

Alla luce del dettato normativo di cui all’articolo 1321 del codice civile e delle riportate considerazioni, pertanto, si ritiene che il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisca il momento rilevante al fine di individuare i «contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020».

Inoltre, si fa presente che la portata della lettera a) nella formulazione modificata dalla legge di bilancio 2020 deve essere valutata anche alla luce del principio di cassa, che presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, in applicazione del quale la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore.

Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro sia con riferimento alle erogazioni in natura mediante l’assegnazione di beni o servizi. Come chiarito già con circolare 23 dicembre 1997, n. 326, il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente.

Ciò considerato, anche in ragione della lettera della norma in esame volta a disciplinare «la concessione in uso promiscuo del benefit», si è dell’avviso che affinché la nuova formulazione della norma in esame trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° luglio 2020.

Con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, è lo stesso legislatore che dispone l’applicazione della vecchia norma che, conseguentemente, continuerà “a vivere” per tutta la durata del contratto, così come precedentemente inteso.

Il comma 633 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020, infatti, stabilisce che «Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020».

Da ultimo, si ritiene che la disciplina fiscale applicabile nell’ipotesi in cui il contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo sia stipulato dopo il 1° luglio 2020 ma il veicolo è stato immatricolato prima di detta data, vada ricercata nei principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In tale ipotesi, invero, la valorizzazione del benefit non è possibile in ragione del criterio del “valore normale”, previsto dall’articolo 51, comma 3, del Tuir, dal momento che tale principio è da utilizzare per valorizzare gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi per uso privato.

Ciò detto, si fa presente che la scrivente con risoluzione 20 giugno 2017, n. 74/E ha fornito chiarimenti in relazione al trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali.

Con tale documento di prassi è stato, tra l’altro, precisato che laddove il legislatore non abbia indicato un criterio forfetario per la valorizzazione di un benefit, i costi sostenuti dal dipendente nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che l’intero “valore normale” di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Conseguentemente, in relazione all’ipotesi da ultimo considerata, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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