Agenzia Entrate: incentivo all’esodo – trattamento fiscale dell’anticipazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 177 del 16 marzo 2021, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dell’anticipazione di somme erogate a titolo di incentivo all’esodo.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 17 del Tuir dispone che l’imposta si applica separatamente sulle «altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione» del rapporto di lavoro, nonché sulle somme e i valori comunque percepiti a seguito di transazioni relative alla risoluzione del predetto rapporto.
In merito, la circolare 20 marzo 2001, n. 29/E ha precisato che trattasi di quelle indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro; in altre parole, deve sussistere un rapporto diretto ed immediato fra la cessazione del rapporto di lavoro e la percezione delle somme, che pertanto trovano la loro causa nella cessazione del predetto rapporto (in tal senso anche circolare Ministero delle Finanze 5 febbraio 1986, n. 2).
Tra le «altre indennità e somme», i documenti di prassi citati ricomprendono l’incentivo all’esodo, quale erogazione di somme, aggiuntive al TFR, volte ad incentivare l’esodo del personale, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro.
In relazione alla disciplina fiscale applicabile a tale emolumento, il comma 2 dell’articolo 19 del Tuir prevede che queste «anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l’aliquota determinata agli effetti del comma 1», ovvero con la medesima aliquota del TFR.
Il comma 4 del medesimo articolo 19 disciplina il regime fiscale applicabile alle anticipazioni degli emolumenti in esame statuendo che «Salvo conguaglio all’atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l’aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l’importo accantonato, aumentato delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva».
Con tale disposizione, pertanto, il legislatore ha previsto che il datore di lavoro possa erogare, nel corso del rapporto di lavoro, un’anticipazione dell’incentivo all’esodo, quale somma direttamente correlata alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero che trovi la sua ragione nell’accordo volto alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.
Ciò rappresentato, in relazione alla fattispecie in esame, si osserva che con accordo del marzo 2020, la Società istante e le Parti sindacali interessate hanno previsto che “ai Lavoratori interessati verrà riconosciuto …un sostegno economico legato all’interruzione del rapporto di lavoro, a titolo di incentivazione, i cui termini, modalità e condizioni di riconoscimento saranno oggetto di separato accordo“.
Sulla base di quanto argomentato e in ragione di quanto statuito tra la parte datoriale e quella sindacale, si condivide la soluzione interpretativa prospettata, considerato che il sostegno economico in esame è legato alla cessazione del rapporto di lavoro e il legislatore, per tale tipologia di emolumento, ha previsto una corresponsione anche in forma anticipata.
Conseguentemente, la Società istante, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del Tuir, e con le modalità di cui all’articolo 19, comma 4, del medesimo Testo unico, sarà tenuta ad applicare l’imposta separatamente sulla somma che a titolo di “anticipazione” del trattamento incentivante sarà corrisposta ad un ristretto numero di lavoratori che hanno inviato la propria “Manifestazione di Volontà”, con indicazione della data di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Fonte: Agenzia Entrate