Agenzia Entrate: COVID-19 – trattamento fiscale dei contributi della Regione ai liberi professionisti e co.co.co.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 84 del 3 febbraio 2021, ha fornito un chiarimento in merito al trattamento fiscale dei contributi erogati dalla Regione ai liberi professionisti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte alla crisi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (articolo 10-bis, del Decreto Legge n.137/2020, cd. decreto “Ristori”).
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), i «singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d’impresa; f) redditi diversi».
Il successivo comma 2 specifica che i «proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».
Pertanto, non assumono rilevanza fiscale e non sono, quindi, tassabili, le somme percepite per risarcire una perdita patrimoniale (cd. danno emergente) nonché quelle non inquadrabili in una delle predette categorie reddituali.
Tale disciplina generale può essere oggetto di deroga ad opera del legislatore che può prevedere specifiche diposizioni tese ad escluderne l’applicazione.
Ad esempio, nell’ambito delle misure adottate per contenere l’impatto economico negativo connesso all’emergenza COVID-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. decreto “Cura Italia”), all’articolo 27 riconosce ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un’indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Il medesimo decreto dispone che l’indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.
Recentemente, l’articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19») del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. “decreto Ristori”), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Con tale disposizione, dunque, il legislatore ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell’aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da Covid- 19.
Con riferimento ai soggetti destinatari dei contributi, la norma individua i “i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi”. Al riguardo, si precisa che con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, tale tipologia contrattuale, dal punto di vista fiscale, genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del Tuir, fatta salva l’ipotesi in cui la collaborazione rientri nell’oggetto dell’arte o professione esercitata dal contribuente.
In tale ultima ipotesi, il rapporto di collaborazione, coordinata e continuativa produce reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del Tuir e, pertanto, potrà beneficiare del regime di esenzione.
Nel caso in esame, secondo quanto previsto dal punto 1.1 dell’Avviso adottato dalla Regione istante, la finalità dell’intervento, che si concretizza nell’erogazione di un bonus nella forma di una sovvenzione una tantum è “far fronte alla crisi che sta investendo i lavoratori autonomi ridisegnando gli ambiti di tenuta sociale del territorio e la catena globale del valore del capitale umano.
Il Governo Regionale intende adottare misure specifiche nei confronti di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle casse di previdenza in quanto si tratta di una platea di lavoratori, che attua il modello virtuoso dell’autoimpiego a sostegno del tasso di occupazione della Regione, ed affronta le molteplici difficoltà imposte dal mercato, che richiedono sempre più competenza, capacità di gestire i cambiamenti e competitività. La procedura ponendosi l’obiettivo generale di sostenere il lavoro autonomo, di preservare la competitività economica e la coesione sociale è inoltre in linea con le politiche europee e nazionali“.
Detto intervento rientra tra le politiche a sostegno del mercato del lavoro, orientate a incrementare l’offerta di lavoro attraverso interventi di incentivazione all’occupazione e di allargamento della partecipazione al mercato del lavoro, nell’ambito del Programma Operativo Regionale (POR), che la Regione ha scelto di realizzare con l’integrazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Fondo Sociale Europeo (FSE) definendo un Programma Multifondo.
Tale intervento, pertanto, rientra nell’obiettivo del Fondo Sociale Europeo di promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori.
Al riguardo, l’Ente territoriale istante, in riscontro ad una successiva richiesta di chiarimenti da parte della scrivente, ha precisato che “L’erogazione dei contributi una tantum, di cui all’Avviso pubblico …, è volta a sostenere, mediante un’integrazione al reddito, i lavoratori autonomi in possesso di partita IVA (siano essi iscritti alle Casse o alla Gestione Separata dell’INPS) e i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per affrontare le molteplici difficoltà imposte dal periodo segnato dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
L’iniziativa si pone, come obiettivo generale, quello di sostenere il lavoro autonomo e i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in stato di sofferenza a causa dell’emergenza, massimizzando gli effetti sul territorio pugliese delle misure già adottate dal Governo nazionale in questo periodo. Non vi sono altre finalità perseguite.”
In applicazione, quindi, del riportato articolo 10-bis del decreto Ristori, si è ritiene che il bonus previsto citato Avviso pubblico erogato dalla Regione istante ai liberi professionisti titolari di partita IVA, attiva alla data della presentazione dell’istanza, non sia da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Irpef in fase di erogazione e, conseguentemente, non sia imponibile nei confronti dei percettori.
Con riferimento ai titolari di rapporti di collaborazione, considerato che tra i requisiti necessari per la fruizione del beneficio economico in esame è richiesto che anche i titolari di collaborazione, coordinata e continuativa posseggano un reddito di lavoro autonomo, rilevabile dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, non superiore ad euro 23.400, abbiano un volume d’affari complessivo non superiore ad euro 30.00 e non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato, si è ritiene che anche per costoro trovi applicazione quanto disposto dal riportato articolo 10-bis comma 1. Per tali soggetti, quindi, il bonus economico previsto dall’Avviso non rileva ai fini dell’imposizione sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e, conseguentemente, non è soggetto a ritenuta alla fonte da parte della Regione al momento dell’erogazione.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Fonte: Agenzia Entrate