Agenzia Entrate: COVID-19 – premio ai lavoratori dipendenti – ulteriori Chiarimenti

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 18/E del 9 aprile 2020, chiarisce ulteriormente l’ambito di applicazione del bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti (previsto dall’articolo 63, del Decreto Legge n. 18/2020).

In particolare,

1. il premio non spetta per i giorni in cui il lavoratore non ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro:

  • perchè ha espletato l’attività lavorativa in telelavoro o in smart working,
  • perchè è stato assente per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

2. Può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per il suddetto rapporto.

3. Part-time: il premio spetta al lavoratore indipendentemente se il contratto è a tempo pieno o part time. Qualora il lavoratore abbia più contratti a part-time, resta fermo il limite massimo di 100 euro, e sarà quest’ultimo a individuare il sostituto d’imposta che lo dovrà erogare. A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

La risoluzione dell’Agenzia termina con una serie di esempi esplicativi.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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